E’ possibile ottenere un altro prestito personale se si ha una cessione del quinto in corso?

Avete già una cessione del quinto in corso e volete accendere un ulteriore prestito personale? Potete farlo, non vi preoccupate, potete fare appello a due escamotage: uno richiedere una delega di pagamento oppure, in alternativa, dato che mantenere due prestiti in essere può essere oneroso, si può ricorrere al consolidamento dei prestiti. vediamo in questa guida la possibilità di fruire dei due prodotti creditizi.

Delega di pagamento con cessione del quinto

Se sei un dipendente con una busta paga mensile, hai già in essere una cessione del quinto e vuoi ottenere con facilità un prestito personale, puoi beneficiare della delega di pagamento. Si tratta di un prodotto creditizio molto appetitoso, un vero e proprio prestito personale garantito ed assicurato, la cui restituzione si perfeziona con trattenuta diretta ed automatica sulla retribuzione. Per quanto concerne il dettato normativo, si rinvia alla lettura degli articoli 1269 c.c e seguenti e del D.P.R 180/1950; come si evince, la delega di pagamento si attua mediante incarico conferito da un dipendente al proprio datore di lavoro, affinchè questi effettui i dovuti pagamenti a favore di un istituto di credito o di una società finanziaria presso la quale ha sottoscritto il contratto di finanziamento. Ne emerge un requisito imprescindibile a tal riguardo: la posizione di subordinazione o di dipendenza lavorativa del cliente creditizio, indifferentemente dalla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro. Il secondo comma dell’articolo 1269 del Codice Civile precisa che il soggetto delegato non è tenuto ad accettare l’incarico, per cui l’assenso alla delegazione non è atto dovuto, bensì meramente facoltativo. Il successivo articolo 1270 c.c statuisce che il soggetto delegante possa revocare la delegazione sino al momento in cui il soggetto delegato non abbia assunto l’obbligazione nei confronti del delegatario, manifestando il proprio assenso, o non abbia eseguito il pagamento.

Sebbene la disciplina sia contenuta nello stesso testo legislativo recante la disciplina della cessione del quinto dello stipendio, non deve essere assolutamente confusa con questa, dato che la delegazione di pagamento consente al soggetto dipendente, che abbia già in corso un contratto di cessione del quinto dello stipendio, di ricevere un ulteriore finanziamento con il tetto limite fissato dal D.P.R 180/1950, il quale al fine di tutelare il lavoratore, dispone che il cumulo dei due prodotti creditizi (cessione del quinto e delegazione di pagamento) non possa oltrepassare il 40% dello stipendio netto del dipendente. In merito alla delegazione di pagamento per il pubblico impiego (enti locali e statali), il Ministero ha fornito interessati informazioni in merito con l’emanazione della Circolare n.1 del 17 gennaio 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2011 chiarendo una serie di aspetti a cominciare dai presupposti dell’istituto individuati nell’esistenza di un rapporto di pubblico impiego; nel caso di sottoscrizione di una polizza assicurativa (facoltativa, ma vivamente consigliata), si sancisce che il contratto debba:

essere finalizzato a risarcire in tutto o in parte i danni cagionati da eventi legati alla vita umana (assicurazione sulla vita e contro gli infortuni),

  • coprire i rischi professionali derivanti dall’attività lavorativa espletata,
  • costituire una posizione previdenziale integrativa dell’assicurazione generale cogente.

Una rilevante eccezione è costituita dall’ipotesi in cui il soggetto delegante intenda oltrepassare, in caso di concorso con la cessione del quinto, la quota del 20% del proprio stipendio mensile. In tale caso, infatti, al fine di tutelare il dipendente contro il rischio di un eccessivo indebitamento, l’amministrazione competente dovrà valutare attentamente la richiesta con la documentazione pervenuta, non accogliendo quelle fondate su motivi non ritenuti meritevoli di tutela quali, ad esempio, le richieste di finanziamento per acquistare beni voluttuari o per viaggi o per partecipare a giochi.

Prestito di consolidamento

Il prestito di consolidamento è sicuramente adatto per tutti coloro che, avendo già un finanziamento in corso o più di un prestito, possono ottenere un prodotto che gli consenta di “unificare” tutti i debiti contratti in una sola rata mensile. Quindi, il prestito di consolidamento consente di semplificare e di evitare il pagamento di più rate mensili mediante la semplice soluzione di estinzione del debito pregresso e residuo  e la stipula di un nuovo prestito a condizioni economiche e contrattuali più vantaggiose. La caratteristica tipicizzante del prestito per consolidamento debiti è che, come suggerisce il nome stesso, serve per consolidare più debiti in essere in un unico prodotto finanziario ed ottenere della liquidità in surplus: l’iter di istruttoria e di valutazione della fattibilità dell’operazione risulta piuttosto complesso e più lungo, in quanto è necessario esaminare tutta la documentazione dei prestiti residui da estinguere, i relativi conti estintivi, ovvero i documenti che attestano e comprovano quanto deve essere ancora versato all’Istituto erogante per estinguere il debito residuo; non a caso, i conti estintivi consentono di computare l’importo da estinguere per ciascun finanziamento acceso.