Concorrenza sul mercato creditizio e finanziario? Ebbene sì, con la liberalizzazione concorrenziale ed economica si è assistito anche nel comparto finanziario e bancario ad un’apertura del settore a vari operatori e protagonisti indiscussi che operano quotidianamente sullo stesso. Dinanzi a questo caos di figure creditizie, oltre alla consolidata presenza delle banche e all’affacciarsi sul mercato delle Poste Italiane, a seguito del processo di privatizzazione e di trasformazione della ragione sociale in SpA, i consumatori del credito e correntisti italiani sono “spaesati” dinanzi all’offerta immane di finanziamenti, prestiti, cessione del quinto sullo stipendio e delegazioni di pagamento. In pratica, l’offerta commerciale è veramente variegata ed eterogenea che occorre fare chiarezza su quando ricorrere e scegliere per una data figura di consulente del credito, piuttosto che un’altra. Vediamo di capire e di approfondire meglio, in questa valida guida, chi è il mediatore creditizio e quando conviene rivolgersi allo stesso. Inoltre, è bene chiarire fin da subito che occorre fare una distinzione tra la figura del mediatore creditizio “fisico” da quello operante sul canale delle moderne tecnologie innovative e digitali.
Mediatore creditizio: Chi è e modifiche alla luce della Riforma Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 141
Novità disciplinari e riformistiche in campo dell’intermediazione creditizia introdotte con il recepimento del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, con il quale è stata revisionata la normativa che disciplina l’attività dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Obiettivo del dettato riformistico è stato quello di fornire uno strumento che tuteli maggiormente i consumatori, garantendo una maggiore trasparenza ed una certificazione della professionalità degli operatori del credito.
I mediatori creditizi sono intermediari che mettono in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela, per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Diverso il ruolo degli agenti in attività finanziaria, che sono professionisti che promuovono e concludono contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Entrambe le figure professionali possono svolgere l’attività prevista dalla legge soltanto in via esclusiva, ma, rispetto all’agente, i mediatori creditizi non possono avere un rapporto di esclusiva con una banca o altro intermediario, ma devono essere indipendenti e offrire al consumatore più proposte di finanziamento di diversi intermediari.
Mediatori creditizi: requisiti per svolgere la professione
Il Decreto 141 del 2010 ha introdotto nuovi requisiti per svolgere entrambe le attività, richiedendo una maggiore preparazione e qualificazione. Chi vuole svolgere una delle due professioni, deve infatti superare un esame specifico e distinto per i due percorsi professionali (mediatore e/o agente in attività finanziari) ed è necessaria l’iscrizione all’apposito registro istituito e gestito dal nuovo Organismo degli agenti e dei mediatori (OAM)
Punti cardine del decreto, dunque, sono:
autorizzazione per l’iscrizione da parte della Banca d’Italia,
richiesta di requisiti di patrimonialità, organizzativi, d’indipendenza, professionalità ed onorabilità,
rafforzamento dei controlli e della vigilanza da parte della Banca d’Italia,
introduzione del nuovo illecito amministrativo d’abuso di denominazione della parola finanziaria,
il rispetto, da parte dell’intermediario, per la disciplina su Trasparenza dei Servizi Bancari e Finanziari e della normativa europea a tutela del consumatore;
l’obbligo di contributo a carico dell’intermediario per l’utilizzo della Centrale Rischi di Banca d’Italia e l’applicazione degli International Accounting Standard.
Mediatore creditizio: quando rivolgersi
Rivolgersi alla figura del Mediatore creditizio ha costi ed oneri maggiori rispetto agli altri intermediari creditizi e bancari operanti sul mercato; tuttavia, un soggetto potenziale sottoscrittore di un prestito o mutuo, ritenuto “non bancabile” potrebbe approdare all’ultima strada, quella di rivolgersi ad un Mediatore del credito. Chi espleta come professione quella del mediatore creditizio ha dei contatti maggiori con un certo numero di banche e di finanziarie; in particolare i mediatori creditizi online. Ciò porta a due conseguenze e vantaggi: la prima è che il mediatore conosce le logiche utilizzate nelle valutazioni del merito creditizio e gli aspetti critici, per cui è maggiormente in grado di indirizzare meglio i potenziali clienti del credito, verso una data offerta commerciale, specie se il richiedente è un soggetto protestato o cattivo pagatore. Per reperire le persone più affidabili, le referenze rimangono l’unica via percorribile, meglio se provenienti da persone estranee all’iter di richiesta del credito; inoltre, che mediatore vi offrirà la propria assistenza e consulenza per tutte le fasi che accompagnano una richiesta di prestito o mutuo fino alla firma davanti al notaio o alla sottoscrizione del contratto di finanziamento. In pratica, rivolgetevi a questa figura di intermediazione, piuttosto onerosa, quando avrete “battuto” con insuccesso tutte le altre strade e canali. Meglio è rivolgersi sempre e solo alle figure di Mediatori creditizi reperibili online con siti comparatori di prodotti creditizi e Convenzioni in essere con varie Banche e Società finanziarie.