Mutui Usurari: la Guida Completa per capire che tipo di interessi la banca applica

Negli ultimi anni si continua sempre più a parlare di mutui usurari, ovvero di prodotti di finanziamento a medio-lungo termine finalizzati all’acquisto di un’abitazione o di un immobile, erogati da banche o altri intermediari creditizi, i quali applicano saggi di interesse variabili a seconda del tipo di prodotto sottoscritto, delle condizioni economiche e contrattualistiche. Nonostante la legalità nella sottoscrizione dei mutui ipotecari bancari si parla molto spesso di pratiche assai scorrette nel sistema bancario e creditizio con la rilevazione del fenomeno dell’anatocismo bancario. Il termine anatocismo deriva dal greco anà (di nuovo) e tokòs (interesse) e sta ad indicare la pratica, assai scorretta, con cui si sommano gli interessi alla quota capitale sul quale sono stati computati, in modo che detti interessi producano altri interessi supplementari ed integrativi rispetto a quelli legali che dovrebbero essere praticati. In altre parole e nella prassi operativa del sistema creditizio, si tratta del cosiddetto computo degli interessi sugli interessi. Da un punto di vista strettamente giurisprudenziale, in un’obbligazione pecuniaria l’utilizzo dell’anatocismo comporta, per il soggetto sottoscrittore del finanziamento a medio-lungo termine, il pagamento non solo del capitale e degli interessi concordati, ma anche degli ulteriori interessi computati sugli interessi già computati e già scaduti, comportando una crescita esponenziale del mutuo o prestito, soprattutto in presenza di saggi di interesse elevati. Questa non è altro che una prassi “legalizzata” di usura bancaria.

Anatocismo bancario e tassi di interesse “usurari”

Nel nostro ordinamento giuridico la disciplina legislativa avente ad oggetto l’anatocismo bancario e i tassi d’interesse applicati è contenuta all’articolo 1283 del codice civile il quale stabilisce che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziaria o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. La frase in mancanza di usi contrari significa che eventuali prassi possono derogare a questa norma, rendendo di fatto possibile la capitalizzazione sugli interessi: una tale incertezza normativa ha consentito alle banche, nella prassi commerciale, di applicare la cosiddetta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sui conti correnti. Ad integrare la normativa in materia di applicazione dei saggi d’interesse, va letto di concerto, il dettato contenuto nella Legge in materia di usura del 7 marzo 1996, n. 108.  

La Legge in materia di usura del 7 marzo 1996, n. 108, definisce e richiama all’articolo 1 l’articolo 644 del Codice penale che recita: “Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario“.
Il dettato normativo è esplicito nel dichiarare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Per comprendere quale sia la tipologia di saggi d’interesse praticati ed applicati dal sistema bancario, occorre leggere l’articolo 2 secondo il quale: “Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale“. Accedendo al sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), si può carpire dalle pubblicazioni trimestrali dei saggi d’interesse se, la banca o la società finanziaria, presso la quale si ha sottoscritto un contratto di finanziamento, applica tassi definibili come usurari. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato in data 22 dicembre 2016 con Decreto Ministeriale i tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura n. 108 del 1996 in vigore per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2017. Si visioni di seguito l’allegato.