Protocollo d’Intesa per lo sviluppo e per la crescita delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome
- “Investiamo nelle donne” – finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresa ovvero della libera professione;
- “Donne in start-up” – finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese a prevalente partecipazione femminile ovvero l’avvio della libera professione;
- “Donne in ripresa” – finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle Pmi e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà.
- il soggetto titolare dell’impresa individuale sia un soggetto di sesso femminile,
- la società di persone in cui la maggioranza numerica di soci donne non sia inferiore al 60%,
- la società di capitali in cui le quote di partecipazione al capitale siano almeno 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione siano costituiti almeno 2/3 da donne,
- le società cooperative nelle quali la maggioranza numerica, non inferiore al 60%, sia costituito da donne.
Il Protocollo prevede la possibilità che il rimborso del capitale finanziario erogato possa essere sospeso, una sola volta nell’intero periodo dell’ammortamento del finanziamento bancario e per un periodo fino a 12 mesi, nei seguenti casi:
- maternità dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma;
- grave malattia dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge, o convivente, o dei figli anche adottivi;
- malattia invalidante di un genitore o di un parente o affini entro il terzo grado conviventi dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma.
Ciò è previsto dall’articolo 4 dello stesso Protocollo d’Intesa, rubricato “Sospensione donna” e la richiesta di sospensione della restituzione del finanziamento deve essere corredato da un certificato medico abilitato all’esercizio della professione e dallo stato di famiglia. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione e l’inevitabile allungamento del piano di ammortamento senza necessità di garanzie ulteriori.
Per quanto concerne l’istruttoria delle domande, ai fini della valutazione della concessione dei finanziamenti, gli intermediari finanziari aderenti valutano la prenotazione alla garanzia della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le Pmi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile o delle eventuali garanzie, pubblico o private. I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie, sofferenze, partite incagliate, esposizioni scadute da oltre 3 mesi, nè procedure esecutive in corso (c.d “impresa in bonis“). Sul sito istituzionale è consultabile nell’apposita sezione tutta la documentazione concernente il Protocollo d’intesa siglato, la proroga dello stesso Protocollo per il biennio 2016-2017, il Modulo di adesione per le banche interessate ad aderire.