Finanzasulweb

Imprenditoria femminile e lavoro autonomo: il Protocollo d’intesa dell’Abi

L’ABI, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico e con le associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese (Confindustria, Confapi, Rete imprese Italia, Alleanza delle cooperative italiane) ha sottoscritto dal 4 giugno 2014 un Protocollo d’intesa, che prevede un quadro di interventi legislativi volti a favorire l’accesso al credito delle imprese femminili nelle diverse fasi del loro ciclo di vita ovvero della vita lavorativa delle libere professioniste e delle lavoratrici autonome
Il Protocollo che doveva avere scadenza fissata per il 31 dicembre 2015, è stato prorogato per ulteriori due anni, fino al 31 dicembre 2017, per consentire di espletare lo svolgimento dell’attività economica e professionale delle donne e di promuovere e valorizzare ulteriormente le attività produttive avviate dagli istituti di credito e dai soggetti che hanno firmato il Protocollo d’Intesa.

Protocollo d’Intesa per lo sviluppo e per la crescita delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome

Il Protocollo prevede che ciascuna delle banche aderenti  e sottoscrittrici dell’Intesa stessa metta a disposizione delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome uno specifico plafond finanziario a titolo di capitale finanziario, destinato alla concessione di finanziamenti, a condizioni concorrenziali lungo tre iter seguenti:
Tali finanziamenti beneficiano, inoltre, della garanzia della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le Pmi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile o delle eventuali garanzie, pubblico o private, che le banche riterranno utile acquisire.
Come recitato e contenuto all’articolo 1 del Protocollo d’Intesa, sono destinatarie del piano d’intervento tutte le PMI a prevalente partecipazione femminile:

Il Protocollo prevede la possibilità che il rimborso del capitale finanziario erogato possa essere sospeso, una sola volta nell’intero periodo dell’ammortamento del finanziamento bancario e per un periodo fino a 12 mesi, nei seguenti casi:

Ciò è previsto dall’articolo 4 dello stesso Protocollo d’Intesa, rubricato “Sospensione donna” e la richiesta di sospensione della restituzione del finanziamento deve essere corredato da  un certificato medico abilitato all’esercizio della professione e dallo stato di famiglia. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione e l’inevitabile allungamento del piano di ammortamento senza necessità di garanzie ulteriori.

Per quanto concerne l’istruttoria delle domande, ai fini della valutazione della concessione dei finanziamenti, gli intermediari finanziari aderenti valutano la prenotazione alla garanzia della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le Pmi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile o delle eventuali garanzie, pubblico o private. I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie, sofferenze, partite incagliate, esposizioni scadute da oltre 3 mesi, nè procedure esecutive in corso (c.d “impresa in bonis“). Sul sito istituzionale è consultabile nell’apposita sezione tutta la documentazione concernente il Protocollo d’intesa siglato, la proroga dello stesso Protocollo per il biennio 2016-2017, il Modulo di adesione per le banche interessate ad aderire.