L’avviso di accertamento rappresenta l’atto con il quale l’amministrazione finanziaria ha la possibilità di comunicare il controllo effettuato su dichiarazioni o atti del contribuente per un determinato periodo di imposta.
Preventivamente all’attività di accertamento l’ufficio svolge attività istruttoria che può consistere in richiesta dati o notizie ad un contribuente. La richiesta dati può essere un invito a comparire (come previsto dall’art. 32 Dpr 600/73) o un invito a produrre documentazione o l’effettuazione di ispezioni e accessi sia presso la società controllata che presso terzi.
Successivamente all’attività istruttoria l’ufficio, qualora rilevi delle discordanze tra i dati comunicati in dichiarazione dei redditi e tra il reddito ricostruito, può emettere avviso di accertamento. In sostanza la fase dell’accertamento rappresenta un controllo di merito nei confronti di alcuni soggetti che può essere volto a rettificare il reddito complessivo o il volume d’affari ovvero solamente alcuni redditi o determinate operazioni (accertamento parziale).
I diversi tipi di accertamento
Nell’ambito dell’attività accertativa distinguiamo diversi tipi di accertamento tra cui l’accertamento generale che viene eseguito tramite varie tipologie di accertamento, quali analitico, induttivo puro, sintetico. La differenza tra i vari tipi di accertamento è dovuta al fatto che nell’analitico si ridetermina il reddito complessivo attraverso ricalcolo di specifici elementi, scomputo delle deduzioni o detrazioni non spettanti. Nell’accertamento induttivo la ricostruzione extra contabile viene effettuata sulla base su dati o notizie che vengono comunque reperiti dagli Uffici finanziari. Nell’accertamento induttivo si prescinde comunque dalle risultanze delle scritture contabili ed è pertanto un accertamento da effettuare nei confronti dei soggetti esercenti attività di impresa e attività di lavoro autonomo (arti e professioni).
Per quanto concerne l’accertamento induttivo, lo stesso è consentito solo in casi particolari specificatamente previsti dalla legge, ossia quando siano avvenuti avvenimenti particolarmente gravi quali furti, eventi disastrosi.
L’accertamento analitico induttivo è invece utilizzato dall’ufficio nel caso in cui le scritture contabili, sebbene siano tenute correttamente, presentano delle gravi incongruenze in materia di ricavi, compensi e corrispettivi e dai controlli effettuati si siano accertate singole attività non dichiarate o la non presenza di alcune passività.
Redditometro e spesometro
Infine l’accertamento sintetico è un metodo accertativo che può essere applicato esclusivamente alle persone fisiche ed è distinto tra sintetico “puro”, denominato anche spesometro e accertamento fatto su indici di ricchezza (cosiddetto redditometro).
Nel caso dello spesometro l’ufficio tenuto conto di particolari spese fatte dal contribuente decide di effettuare una ricostruzione del reddito percepito. Pertanto l’ufficio effettua un calcolo tenuto conto di elementi e circostanze certi oltre che in relazione a spese per incrementi patrimoniali consistenti.
Nel caso di redditometro l’amministrazione finanziaria calcola il reddito accertabile in base ad alcuni beni o servizi imputabili al contribuente (possesso di vetture, di aeromobili, di viaggi, assicurazioni, spese di manutenzione immobili, ecc.)
Da ultimo l’accertamento d’ufficio, eseguito in base a quanto disposto dall’art. 41 DPR 600/73 e dall’art. 55 c. 1 e 2 del DPR 633/72) mira a ricostruzione il reddito nel caso il contribuente abbia omesso la dichiarazione dei redditi. In questo caso l’ufficio è ampiamente legittimato ad effettuare il calcolo del reddito presunto, utilizzando anche presunzioni non gravi.
Termini per la notifica dell’avviso di accertamento
Il termine per effettuare il controllo di merito è il seguente:
- 31 Dicembre del 4° anno successivo alla presentazione della dichiarazione nel caso questa sia presentata;
- 31 Dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata in caso di omessa dichiarazione.