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Dichiarazione Iva 2017: tutte le novità sull’acconto Iva per l’anno 2017

Novità in questa per l’acconto IVA per l’anno 2017: da questo anno, infatti, entrerà a pieno regime la trasmissione telematica delle fatture emesse e di quelle d’acquisto, oltre alla novità concernente il Modello Unico. La dichiarazione Iva non sarà più inserita all’ interno del Modello Unico e, di conseguenza, non potrà più farsi nel mese di settembre, bensì già a partire dal prossimo mese di febbraio. Anche per quanto concerne la scadenza della dichiarazione annuale Iva cambia dal prossimo anno 2018: la scadenza sarà spostata dal 1° febbraio al 30 aprile, secondo le modifiche legislative apportate dal Decreto Fiscale 193/2016 alla disciplina Iva.

Novità Dichiarazioni IVA 2017: nuovi adempimenti in materia di fatture

I soggetti passivi IVA devono, ogni tre mesi, dare comunicazione dei propri dati identificativi, concernenti la fattura, oltre a quelli del cliente o del committente; il contenuto deve includere i seguenti dettagli quali:

Dall’anno 2017 non sarà più richiesta invece l’annotazione dei corrispettivi ex art.24 Dpr 633/72. Di nuova introduzione, invece, è la richiesta di indicazione, all’interno della suddetta comunicazione e relativamente alle fatture di acquisto, del numero progressivo attribuito dal fornitore. Essendo una facoltà prevista dal Decreto Iva, è bene che i professionisti lo annotino sul registro acquisti in modo tale da avere un’agevole e corretta compilazione della comunicazione.

La revisione della materia IVA è contenuta nell’articolo 4 del Decreto Legge 193/2016 dove si prevedono le nuove modalità di comunicazione IVA trimestrale o Mini dichiarazioni Iva. L’oggetto della comunicazione dati iva trimestrale è previsto dal comma 1:

In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonche’ i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre e’ effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio”.

Uno dei punti più controversi legati alla revisione legislativa delle comunicazioni dati Iva concerne l’obbligo di comunicare anche le liquidazioni periodiche dell’IVA:

I soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalita’ di cui all’articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1
e 1‐bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche’ degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate
.”

La comunicazione dati IVA trimestrale 2017 è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche; sono esclusi da questo adempimento i contribuenti titolari di partita iva che si trovano nel regime dei contribuenti minimi e forfettari.

Dichiarazioni IVA 2017: nuovi termini per il pagamento e regime sanzionatorio

Per quanto concerne i nuovi termini per l’adempimento: la comunicazione Iva va trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, tranne che per il secondo. Infatti, il suo invio deve perfezionarsi entro il 16 settembre (e non il 31 agosto). Solo ed esclusivamente per l’anno 2017, il termine per la comunicazione del primo trimestre viene posticipato al 25 luglio, invece che al 31 maggio.

Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall’articolo 21, del decreto‐legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di € 25, con un massimo di € 25.000. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all’articolo 21‐bis, del decreto‐legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ punita con una sanzione da € 5.000 a € 50.000.