La detassazione del salario di produttività, introdotta nel 2008, è una misura economica non strutturale che prevede ogni anno uno sgravio fiscale sui bonus erogati ai lavoratori: nell’anno 2013 i premi sula retribuzione e le voci di salario legate agli incrementi della produttività sono stati concessi con tassazione agevolata al 10%, con un limite massimo di 2.500 euro di sconto fiscale riservato ai lavoratori con reddito annuo fino a 40.000 euro. Per il biennio 2013-2015 le risorse finanziarie sono state stanziate dalla Legge di Stabilità che ha rimandato ad un successivo decreto attuativo i criteri di applicazione, il DPCM del 22 gennaio 2013). Per l’anno prossimo 2017 è allo studio un nuovo meccanismo di incentivazione, con bonus fiscale direttamente in busta paga dei lavoratori.
Nella Legge di Stabilità 2017 non sono previsti solo riforme sulle pensioni e taglio delle tasse ma, sono inserite nuove agevolazioni sul lavoro e sulla produttività come: la proroga degli incentivi per le assunzioni stabili, nuovi premi di produttività sul lavoro. Sono diverse le soluzioni allo studio in materia di sgravi sul lavoro, a partire dalla proroga degli incentivi nella misura già attuata nel corrente anno 2016, il famoso “sconto contributivo” del 40% per un anno. L’agevolazione contributiva è stata al 100% nel 2016 (per tre anni), è scesa al 40% per due anni. Secondo voci attendibili sono possibili anche una riduzione della de-contribuzione al 20% per un anno ed interventi mirati solo per i giovani e per il Sud.
Legge di Stabilità e detassazione sul salario di produttività: nuovi interventi
Le Legge di Bilancio 2017 amplia la detassazione sul salario di produttività, venendo a confermare l’aliquota fissa al 10%, intervenendo sull’importo massimo dei premi e sulle soglie di reddito dei soggetti beneficiari, con previsione di numerose novità come la possibilità di percepire i premi sotto forma di benefit. Le norme sono contenute nell‘articolo 23 della manovra fiscale. In base al dettato legislativo contenuto nel comma 182 della legge 208/2015, le voci componenti il salario che sono fiscalmente “agevolabili” sono legate a «incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili» sulla base di opportuni criteri definiti dal decreto ministeriale del 25 marzo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio, ed alle «somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa».
Detassazione salario di produttività: nuovi criteri e soglie
Secondo il nuovo dettato legislativo il premio di produttività può arrivare fino ad un massimo di 3.000 euro, può essere concesso ai soggetti dipendenti con un reddito fino agli 80.000 euro annui. Nel caso in cui l’impresa preveda la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione del lavoro, il premio sale fino a 4.500 euro rispetto ai precedenti 2.500 euro.
Il lavoratore può optare per sostituire il premio di produttività con una serie di somme previste dall’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, Dpr 917/86, come i buoni pasto, contributi previdenziali, borse di studio etc. Le somme non concorrono a formare il reddito complessivo del lavoratore e non sono soggette all’aliquota sostitutiva del 10%. Queste non sono altro che prestazioni economiche di welfare aziendale previste dal comma 2 e dall’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR come i contributi previdenziali e assistenziali, mensa o buoni pasto, servizi di trasporto collettivo, prestazioni economiche offerte dal datore di lavoro alla generalità dell’organico dell’impresa.
Rientrano nelle soluzioni di “welfare aziendale” surrogative del premio di produttività anche i benefit previsti dal comma 4 dell’articolo 51 del Tuir: gli autoveicoli ad “uso promiscuo”, prestiti, fabbricati in locazione, servizi di trasporto ferroviario. In tali casistiche, le regole concernenti la tassazione cambiano: le somme concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente in base alle regole previste dallo stesso articolo 51 del Tuir e non è prevista l’applicazione dell’aliquota fiscale del 10%.
Ci sono poi nuove forme di welfare aziendale ammesse in surrogato ai premi di produttività che non concorrono alla formazione del reddito e non è prevista l’applicazione della tassazione al 10%, esse sono enucleabili nelle seguenti:
- forme pensionistiche complementari, anche se eccedenti il limite di 5.164,57 euro (cfr.articolo 8 del dlgs 252/2005);
- contributi di assistenza sanitaria, anche se eccedenti il limite di 3.615,20 euro (articolo 51, comma 2, lettera a, del Tuir);
- valore delle azioni offerte ai dipendenti, anche se eccedenti il tetto di 2.065,83 euro.
La misura economica concernente la detassazione sulla produttività è una delle misure basilare previste dalla manovra 2017 in materia di lavoro. Essa interviene su uno dei punti critici del mercato del lavoro italiano: “in base agli ultimi dati ISTAT, il tasso medio della produttività italiana dal 1995 al 2015 è aumentata a un tasso medio annuo dello 0,3%, un dato largamente inferiore rispetto alla media UE (+1,6%) e a quello registrato nelle principali economie europee: Germania (+1,5%), Francia (+1,6%) , Regno Unito (+1,5%), Spagna, (+0,6%)”.