La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto il cosiddetto regime forfettario, regime agevolato per i contribuenti che hanno particolari requisiti e decidono di aprire una nuova partita iva.
In particolare condizioni e requisiti che devono essere rispettati riguardano:
- Avere dichiarato ricavi e compensi al di sotto di alcuni limiti fissati all’interno dell’allegato alla Legge di Stabilità 2016, che sono differenti in base al Codice Ateco relativo all’attività svolta;
- Aver avuto costi per collaboratori non superiori a 5 mila euro lordi;
- Le spese per ammortamento di beni strumentali non devono essere superiori a 20 mila euro lordi.
Non rientrano all’interno del regime forfettario 2016 i soggetti rientranti all’interno di una delle seguenti condizioni:
- Regimi forfettari utilizzati per determinare il reddito o regimi speciali Iva;
- I contribuenti che non sono residenti, a meno che il reddito del contribuente non venga prodotto per almeno il 75 % all’interno del territorio italiano;
- Soggetti che hanno come codice attività di cessioni di fabbricati, di cessione di terreni edificabili o di autovetture e mezzi di locomozione non usati.
Tra i vari limiti di ricavo e di coefficiente di redditività previsti all’interno dell’allegato alla legge di stabilità troviamo:
- Attività di distribuzione sia all’ingrosso che al dettaglio per le quali sono previste limiti di ricavo pari a 50 mila euro e coefficiente di redditività pari al 40 %;
- Attività di costruzione di edifici: Il limite del fatturato è pari a 25 mila euro mentre il coefficiente di redditività è l’86 %;
- Attività nel ramo somministrazione di alimenti e servizi ricettivi: Il limite del fatturato è pari a 50 mila euro;
- Attività di commercio ambulante nel ramo alimentare: i Ricavi non dovranno superare i 40 mila euro ed il coefficiente di redditività è il 40 %.
I soggetti che si trovano all’interno del regime forfettario, in base al dettato della Legge di Stabilità 2016, hanno le seguenti agevolazioni:
- Aliquota dell’imposta sostitutiva del 5 % per i primi 5 anni;
- Aliquota sostitutiva del 15 % dopo i primi 5 anni e per i successivi.
L’aliquota sostitutiva prevista sostituisce tutte le imposte dovute, ossia Irpef con relative addizionali, Irap, Iva , ecc.
Per quanto concerne il regime previdenziale i contribuenti che aderiscono all’interno del regime forfettario effettueranno il calcolo dei contributi Inps tenendo presente il reddito che comunque è stato dichiarato.
Per quanto riguarda i contributi minimi dovuti dalle ditte individuali iscritte all’interno dell’Inps sezione artigiani e commercianti è stata prevista una agevolazione consistente in una riduzione del 35 % sul minimale (a tale importo va aggiunta la quota proporzionale determinata forfettariamente).
Per i contribuenti che non sono iscritti in albi e che non sono titolari di partita iva ed iscritti alla Gestione Separata Inps l’aliquota da pagare per il 2016 è pari al 27,72 %.
Per i titolari di pensione e che sono in possesso di partita iva a partire dal 1° Gennaio 2016 l’aliquota contributiva è innalzata dal 23,50 % al 24 %.
Il regime forfettario previsto dalla legge di Stabilità 2016 sostituisce i precedenti regimi agevolati e pertanto un contribuente titolare di partita iva potrà scegliere tra:
- Un regime agevolato che prevede imposta sostitutiva che raggruppa Irpef, Irap, Iva ed ottenere diverse semplificazioni in materia di documentazione contabile;
- Un regime ordinario che prevede di assoggettare il contribuente a imposte su redditi, Irap, Iva, ecc.