Partita Iva e regime dei minimi: cosa cambia nel 2016 con il regime forfettario

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto il cosiddetto regime forfettario, regime agevolato per i contribuenti che hanno particolari requisiti e decidono di aprire una nuova partita iva.

In particolare condizioni e requisiti che devono essere rispettati riguardano:

  • Avere dichiarato ricavi e compensi al di sotto di alcuni limiti fissati all’interno dell’allegato alla Legge di Stabilità 2016, che sono differenti in base al Codice Ateco relativo all’attività svolta;
  • Aver avuto costi per collaboratori non superiori a 5 mila euro lordi;
  • Le spese per ammortamento di beni strumentali non devono essere superiori a 20 mila euro lordi.

Non rientrano all’interno del regime forfettario 2016 i soggetti rientranti all’interno di una delle seguenti condizioni:

  • Regimi forfettari utilizzati per determinare il reddito o regimi speciali Iva;
  • I contribuenti che non sono residenti, a meno che il reddito del contribuente non venga prodotto per almeno il 75 % all’interno del territorio italiano;
  • Soggetti che hanno come codice attività di cessioni di fabbricati, di cessione di terreni edificabili o di autovetture e mezzi di locomozione non usati.

Tra i vari limiti di ricavo e di coefficiente di redditività previsti all’interno dell’allegato alla legge di stabilità troviamo:

  • Attività di distribuzione sia all’ingrosso che al dettaglio per le quali sono previste limiti di ricavo pari a 50 mila euro e coefficiente di redditività pari al 40 %;
  • Attività di costruzione di edifici: Il limite del fatturato è pari a 25 mila euro mentre il coefficiente di redditività è l’86 %;
  • Attività nel ramo somministrazione di alimenti e servizi ricettivi: Il limite del fatturato è pari a 50 mila euro;
  • Attività di commercio ambulante nel ramo alimentare: i Ricavi non dovranno superare i 40 mila euro ed il coefficiente di redditività è il 40 %.

I soggetti che si trovano all’interno del regime forfettario, in base al dettato della Legge di Stabilità 2016, hanno le seguenti agevolazioni:

  • Aliquota dell’imposta sostitutiva del 5 % per i primi 5 anni;
  • Aliquota sostitutiva del 15 % dopo i primi 5 anni e per i successivi.

L’aliquota sostitutiva prevista sostituisce tutte le imposte dovute, ossia Irpef con relative addizionali, Irap, Iva , ecc.

Per quanto concerne il regime previdenziale i contribuenti che aderiscono all’interno del regime forfettario effettueranno il calcolo dei contributi Inps tenendo presente il reddito che comunque è stato dichiarato.

Per quanto riguarda i contributi minimi dovuti dalle ditte individuali iscritte all’interno dell’Inps sezione artigiani e commercianti  è stata prevista una agevolazione consistente in una riduzione del 35 % sul minimale (a tale importo va aggiunta la quota proporzionale determinata forfettariamente).

Per i contribuenti che non sono iscritti in albi e che non sono titolari di partita iva ed iscritti alla Gestione Separata Inps l’aliquota da pagare per il 2016 è pari al 27,72 %.

Per i titolari di pensione e che sono in possesso di partita iva a partire dal 1° Gennaio 2016 l’aliquota contributiva è innalzata dal 23,50 % al 24 %.

Il regime forfettario previsto dalla legge di Stabilità 2016 sostituisce i precedenti regimi agevolati e pertanto un contribuente titolare di partita iva potrà scegliere tra:

  • Un regime agevolato che prevede imposta sostitutiva che raggruppa Irpef, Irap, Iva ed ottenere diverse semplificazioni in materia di documentazione contabile;
  • Un regime ordinario che prevede di assoggettare il contribuente a imposte su redditi, Irap, Iva, ecc.