L’Assegno nucleo familiare è uno strumento di sostegno per i nuclei familiari dei dipendenti e dei pensionati da rapporto di lavoro dipendente che sono composti da più soggetti i cui redditi sono di importo inferiore rispetto a quelli sanciti dal dettato normativo ogni anno. Quindi, i soggetti che vantano il diritto di ricevere un assegno familiare sono tutti coloro che sono lavoratori dipendenti, subordinati impiegati nel comparto agricolo, lavoratori iscritti alla gestione separata, dipendenti domestici, pensionati da rapporto di lavoro dipendente e coloro che beneficiano di prestazioni previdenziali.
Nucleo familiare richiedente l’assegno nucleo familiare
Il nucleo familiare richiedente l’assegno nucleo familiare deve essere costituito dal lavoratore richiedente l’assegno o dal beneficiario della pensione, il coniuge che non sia legalmente separato e non abbia lasciato il tetto familiare; i figli e soggetti equiparati minorenni conviventi o meno; i figli e soggetti equiparati di età superiore ai 18 anni non coniugati, inabili ovvero non in grado di svolgere un lavoro per motivi di salute fisica o mentale; i figli e i soggetti assimilati di età compresa tra i 18 e i 21 anni che coabitano in nuclei familiari composti da almeno 4 figli anche se studenti o apprendisti; i fratelli, le sorelle ed i nipoti purchè orfani di entrambi i genitori ed i nipoti minorenni a carico dell’ascendente.
L’importo dell’assegno nucleo familiare
L’importo dell’assegno nucleo familiare deve essere computato in base alla tipologia dello stesso nucleo, del numero dei componenti e del reddito, con previsione di tabelle che vengono aggiornate di anno in anno nelle quali in base alla soglia di reddito familiare annuo viene indicato l’importo dell’assegno per numero di componenti del nucleo familiare. Ovviamente l’importo dell’assegno è più cospicuo per quelle fasce di reddito che versano in una condizione economica non florida o con particolari disagi che possono avere ricadute non indifferenti sul livello reddituale (si fa riferimento ai nuclei con componenti inabili o a quei nuclei monoreddito). Le tabelle hanno validità di un anno e come sancito dalla Legge 153/1988 dal 1° luglio di ogni anno, ai fini della corresponsione dell’assegno nucleo familiare, i livelli dei redditi familiari sono rivalutati in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie calcolato dall’ISTAT. Proprio grazie a questa rivalutazione l’INPS ogni anno aggiorna tali livelli di reddito e pubblica le tabelle per il computo dell’ammontare degli assegni per il nucleo familiare.
Per l’anno 2016-2017 grazie alla pubblicazione della circolare 92/2016, l’INPS ha provveduto ad aggiornare le medesime tabelle per il calcolo degli assegni; in base ai calcoli svolti dall’Istituto Nazionale Italiano di Statistica si deve notare che la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo è risultata essere di valore negativo tra l’anno 2014 e 2015 quindi la normativa vigente vuole che i livelli di reddito indicati nelle tabelle rimanessero invariati rispetto a quelli del 2015, si veda la circolare INPS n.109/2015, parimenti per gli importi degli assegni che risultano essere gli stessi rispetto a quelli pubblicati nelle tabelle 2015-2016.
Modalità di presentazione della domanda per richiedere l’assegno nucleo familiare
La domanda per richiedere l’assegno nucleo familiare deve essere presentata, nel caso in cui il richiedente fosse dipendente, dal datore di lavoro mediante l’apposito modello ANF/DIP (SR 16) corrispondendo l’assegno per il periodo di lavoro subordinato anche se la richiesta viene presentata dopo che il rapporto di lavoro si è risolto dato che il termine di prescrizione è di 5 anni. I pensionati (ex dipendenti), i collaboratori domestici, chi percepisce prestazioni a sostegno del reddito, gli iscritti alla gestione separata dovranno richiedere gli assegni familiari direttamente all’INPS stesso via telematica sul sito istituzionale dell’ente previdenziale nell’area di accesso al contribuente che dotato di PIN personale dovrà compilare il modulo ed inoltrare la richiesta ” Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito “, oppure si potrà rivolgere ai Patronati o attraverso il contatto telefonico del numero verde 803164 da rete fissa o da rete mobile contattando il numero 06164164.
Per qualsiasi modifica che occorresse nel reddito o nella composizione dei membri all’interno del nucleo familiare deve essere data opportuna comunicazione entro un periodo di tempo di 30 giorni. Inoltre, qualora si presentasse la domanda per richiedere gli assegni nucleo familiare relativi e fino a 5 anni pregressi, le spettanze verranno corrisposte nel limite massimo di 5 anni. Il diritto a vedersi erogato l’assegno decorre dal primo giorno nell’arco di tempo relativo la ricezione della paga o di erogazione della pensione durante il quale si verificano eventi come il riconoscimento o l’adozione di un figlio, la celebrazione del matrimonio e cessa nel caso di separazione legale o compimento dei 18 anni da parte della prole (eccetto i casi sopra enunciati).
Erogazione dell’assegno nucleo familiare
L’assegno viene corrisposto ed erogato per conto dell’INPS dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti in sede di corresponsione della retribuzione oppure direttamente dall’INPS nel caso in cui il richiedente sia collaboratore domestico, dipendente di aziende dichiarate in istato di fallimento o cessate definitivamente, i dipendenti del comparto agricolo. Il pagamento erogato direttamente dall’INPS avviene mediante bonifico bancario presso la Posta a mediante accredito su conto bancario o postale, in questo caso occorre comunicare IBAN.