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Inail: verificare il DURC online; a cosa serve

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un certificato unico che attesta la regolarità di un’azienda nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa cogente e vigente nei confronti di Enti pubblici quali INPS, INAIL e Casse Edili. Le aziende espletano un’unica richiesta di rilascio della regolarità contributiva ad uno degli enti pubblici anziché tre richieste come avveniva in passato: quando si parla di regolarità contributiva,  deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, oltre che agli altri obblighi previsti dalla normativa riferita all’intera situazione globale dell’attività imprenditoriale.

Il dettato normativo Legge n. 266/2002 ed il Decreto Legislativo n. 276/2003 hanno sancito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In data 3 dicembre 2003 è stata siglata, finalmente, una prima convenzione tra Inps e Inail e, successivamente, in occasione dell’ampliamento dell’obbligo di certificazione-DURC, in data 15 aprile 2004 è stata siglata una seconda convenzione tra Inps, Inail e Casse Edili che ha regolamentato il comparto dei lavori in edilizia. Vediamo in questa guida in cosa consiste il DURC, quali soggetti possono farne richiesta e come accedere al servizio online sul sito istituzionale INAIL.

Durc online: soggetti che possono farne richiesta

Per quanto concerne i soggetti che possono inoltrarne la domanda e farne richiesta telematicamente, si possono annoverare le seguenti categorie:

Quando deve essere richiesto il Durc online?

Con disposizioni contenuta nella Circolare 122/2005, si può richiedere il Durc online in occasione di “partecipazione a tutti gli appalti pubblici, intendendo non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni), ma anche gli appalti di servizi e forniture ( D.Leg.vi n. 358/92 e n. 157/95 e successivi), nelle seguenti fasi:

Non solo, il Durc online deve essere richiesto “per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione, per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell’inizio dei lavori, per il rilascio dell’ attestazione SOA, per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori e per l’assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche”.

Che periodo di validità ha il Durc online?

La validità del Durc online è variabile a seconda del soggetto e della motivazione per la quale se ne inoltra la domanda online: per i lavori privati in edilizia, la validità è di 3 mensilità dalla data del rilascio; per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture pubblici e nel caso di servizi/attività in convenzione, la validità è relativa all’appalto specifico, limitatamente all’evento per il quale è stato richiesto. Per quanto concerne le altre casistiche di rilascio, la validità è legata allo specifico motivo della richiesta.
L’utilizzo della dichiarazione di regolarità non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.

Modalità di richiesta e di accesso al servizio Durc On Line

Il Durc può essere richiesto mediante presentazione telematica accedendo a:

Per via cartacea, utilizzando l’apposito modulo reperibile in Internet o presso qualsiasi Sede dell’INPS, INAIL e Casse Edili; il documento di regolarità contributiva deve essere richiesto tramite il servizio “Durc On Line”, indicando il codice fiscale del soggetto da verificare e l’indirizzo Pec al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta. L’accesso al servizio “Durc On Line” dal portale Inail o dal portale Inps è riservato agli utenti registrati con credenziali valide per l’ente dal quale si sta espletando l’accesso al servizio.
Potete accedere al servizio “Durc On Line” con le medesime credenziali/abilitazioni già rilasciate per l’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it, sia attraverso il portale Inps che quello dell’Inail. Per questi utenti restano  immutate le modalità di richiesta e di gestione delle abilitazioni, che continuano ad essere registrate tramite le funzionalità dello Sportello Unico Previdenziale, dove sono pubblicati i moduli per richiedere le credenziali.