La pensione anticipata è il trattamento pensionistico che può essere conseguito a prescindere dall’età anagrafica dei lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria; per il triennio 2016-2018 è indispensabile un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini. La pensione anticipata è il trattamento previdenziale erogato nei confronti dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi, nonchè agli iscritti presso la gestione separata dell’Inps (verso la maggioranza dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico nonchè dei lavoratori autonomi e parasubordinati), che può essere raggiunto mediante il perfezionamento del requisito contributivo a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore. La pensione anticipata è stata introdotta a partire dal 2012 dalla Legge Fornero (si veda articolo 24 del decreto legge 201/2011) con l’abbinamento di un sistema di disincentivazione che si realizza attraverso una diminuzione del rateo in relazione al tempo mancante per il raggiungimento del limite minimo di età fissato dal decreto legge 201/2011 (62 anni).
Requisiti per ottenere la pensione anticipata
Per ottenere la pensione anticipata, secondo la Riforma “Monti-Fornero”, i requisiti di contribuzione sono:
- lavoratori autonomi, dipendenti pubblici e privati: 42 anni + 10 mesi (uomini) 41 anni + 10 mesi (donne) in luogo dei 42 anni + 6 mesi (per gli uomini) e dei 41 anni + 6 mesi (per le donne) richiesti nell’anno 2015;
- nessuna penalizzazione se l’età anagrafica è inferiore ai 62 anni solo sino al 31.12.2017;
- questo vale per il triennio 2016-2017-2018.
Per poter beneficiare dell’opzione contributiva, i requisiti richiesti sono i seguenti:
- per le lavoratrici dipendenti, pubbliche e private: 57 anni + 3 mesi (età), 35 anni (contribuzione);
- per le lavoratrici autonome: 58 anni + 3 mesi (età), 35 anni (contribuzione).
Per chi è impiegato in lavori ed attività usuranti i requisiti sono:
- 35 anni di contribuzione e 61 anni più 3 mesi d’età (se dipendenti), 62 anni e 3 mesi (se autonomi) per gli addetti alla “linea catena” , lavoratori notturni o turnisti oltre le 78 giornate l’anno,
- 35 anni di contribuzione e 63 anni più 3 mesi d’età (se dipendenti), 64 anni e 3 mesi (se autonomi) per i lavoratori notturni o turnisti tra le 64 e le 71 giornate l’anno,
- 35 anni di contribuzione e 62 anni più 3 mesi d’età (se dipendenti), 63 anni e 3 mesi (se autonomi) per i lavoratori notturni o turnisti tra le 72 e le 77 giornate l’anno.
In sintesi, la Riforma Fornero, consente di ritirarsi in anticipo ma con il raggiungimento del seguente requisito: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne: questo requisito è valido dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, dal 2019 si deve attendere il nuovo adeguamento alla speranza di vita. Si deve avere raggiunto i 62 anni, ma è consentito ritirarsi anche prima con un taglio dell’importo dell’assegno dell’1% ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni ed al 2% ogni anno di anticipo se inferiore ai 60 anni.
Per i lavoratori precoci (che hanno iniziato a lavorare prima dei 20 anni) possono andare in pensione anticipata senza decurtazione se maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017; la Legge di Stabilità 2016 ha esteso questa possibilità che prima era prevista solo per chi si ritirava in pensione dal 1/1/2015, anche a tutti coloro che sono andati in prepensionamento negli anni dal 2012 al 2014 e dal 2016 percepiscono un assegno più alto.
Per i lavoratori con almeno 63 anni e 7 mesi, a condizione che abbiano almeno 20 anni di contribuzione effettiva possono fruire della pensione anticipata sole se l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore a 2,8 volte dell’importo mensile dell’assegno sociale.
Per coloro che hanno raggiunto i 62 anni ma hanno maturato solo 15 anni di contribuzione in luogo dei 20 generalmente richiesti, possono beneficiare della pensione anticipata solo se i 15 anni di contributi sono stati raggiunti entro il 31 dicembre 1992.
Pensioni anticipate: opzione Donna
Questa opzione è esercitabile da tutte le donne lavoratrici dipendenti con 35 anni di contributi e hanno compiuto i 57 anni, oppure 58 anni nel caso delle lavoratrici autonome, entro la fine dell’anno 2015. L’assegno è più basso rispetto a quello che si prende con la pensione di vecchiaia, perché viene calcolato interamente con il contributivo. Per l’esercizio dell’opzione è necessario possedere 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi per le autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015 (articolo 1, comma 281 della legge 208/2015). Con l’approvazione della legge di Stabilita’ 2016 è decaduta la restrizione prevista dall’Inps con le Circolari 35 e 37 del 14 marzo 2012 che avevano fissato la data del 31 dicembre 2015 come termine per maturare la decorrenza della prestazione; l’Inps ha confermato ciò con la recente Circolare 45/2016.