La pensione di reversibilità è un trattamento previdenziale che viene riservato ai parenti del pensionato o del lavoratore deceduto (c.d “pensione indiretta”). L’erogazione di questa prestazione economica viene espletata dall’INPS che ne subordina il trattamento economico al reddito IRPEF; per il futuro si prevede che l’erogazione della pensione di reversibilità possa essere condizionata alla presentazione dell’ISEE, che attesti la situazione economica e patrimoniale complessiva del soggetto richiedente. Come detto la pensione di reversibilità è una prestazione economica che viene erogata ai familiari di un soggetto pensionato o lavoratore colpito da premorienza: viene percepita ed erogata su richiesta e rientra nella fattispecie di “pensione indiretta” quando scompare un lavoratore ancora in servizio e non percipiente di trattamento pensionistico. I familiari e parenti del defunto percepiscono una percentuale della pensione spettante al soggetto colpito da decesso prematuro ed improvviso: la reversibilità della pensione viene erogata ai parenti del pensionato o lavoratore defunto, coniuge e figli, dal primo giorno del mese successivo a quello della premorienza a prescindere dal momento in cui si presenti la domanda.
Pensione di reversibilità: soggetti destinatari della prestazione economica
Come abbiamo già anticipato il trattamento pensionistico oggetto di studio, la pensione di reversibilità, spetta ai seguenti soggetti legati da vincoli di parentela al soggetto defunto:
- coniuge, anche se separato o divorziato, se titolare di un assegno di mantenimento;
- figli, se alla data del decesso del genitore non hanno ancora raggiunto la maggiore età, se si tratta di studenti o universitari con età tra i 18 e i 26 anni, ancora a carico alla data del decesso del parente, e infine se sono inabili, vale a dire con problemi fisici o mentali;
- nipoti minori, anche se non formalmente affidati, qualora siano a carico degli ascendenti (quindi nonno o nonna) alla data della rispettiva morte;
- in assenza di altre figure, spetta poi a fratelli celibi e inabili e a sorelle nubili e inabili, a carico della persona defunta, ovviamente se non già titolari di una pensione.
Pensione di reversibilità: computo della prestazione
Il computo della pensione di reversibilità viene eseguito sulla base dell’ammontare dell’assegno percepito dal soggetto deceduto, oppure in base al trattamento pensionistico che il soggetto defunto già percepiva. Il dettato legislativo è intervenuto disciplinando gli importi variabili della prestazione pensionistica, determinati in base alla situazione economica dei nuclei familiari:
- spetta il 60% della pensione esclusivamente se c’è il coniuge
- spetta il 70% per un figlio
- spetta il 80% per il coniuge e un figlio oppure due figli senza coniuge
- spetta il 100% per il coniuge e i figli sono più di tre
- spetta il 15% per ogni altro familiare, diverso dal coniuge, figli e nipoti.
Inoltre c’è una maggiorazione del 15% per altri familiari, che non siano né il coniuge, né i figli, né i nipoti, che abbiano diritto alla pensione di reversibilità. La pensione di reversibilità viene erogata a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello della premorienza del lavoratore o del pensionato indipendentemente dalla presentazione della domanda.
Pensione di reversibilità: termini di erogazione
L’erogazione di tale trattamento economico e previdenziale non è duraturo ed eterno, in quanto il diritto alla pensione per i “superstiti” può decadere nei seguenti casi:
- il coniuge si risposa;
- viene meno lo stato di inabilità del soggetto che la percepisce;
- i figli universitari terminano o interrompono gli studi;
- i figli compiono il 26esimo anno di età;
- i fratelli celibi e le sorelle nubili, si sposano o percepiscono un’altra pensione.
Pensione di reversibilità: linee prospettiche evolutive
Si prospetta per il futuro che tale trattamento previdenziale possa essere subordinato all’attestazione ISEE ovvero all’“Indicatore della Situazione Economica Equivalente”, venendo a tenere in debita considerazione la posizione economica e patrimoniale di tutti coloro che percepirebbero la pensione di reversibilità, venendo a beneficiare di agevolazioni e prestazioni sociali. Con una previsione del genere, la prestazione perderebbe il suo carattere di essere un diritto inalienabile, venendo a dipendere dal reddito di chi lo percepisce. Forti polemiche sono già state avanzate dai sindacati che sono già sul “piede di guerra”. Vedremo come evolverà lo scenario in merito all’erogazione della pensione di reversibilità.