La certificazione unica è un modello che viene prodotto dal sostituto di imposta a chi percepisce delle somme di denaro relative a prestazioni di lavoro dipendente, prestazioni pensionistiche e prestazioni di lavoro autonomo.
Termini per l’invio
La certificazione unica, il cui termine ultimo era il 26 febbraio 2016, conterrà in particolare i seguenti elementi relativi al 2015:
- redditi relativi a prestazioni di lavoro autonomo, provvigioni
- redditi relativi a prestazioni di lavoro dipendente e assimilato
- alcune tipologie di redditi diversi
- corrispettivi per contratti di appalto
- redditi che non hanno concorso alla formazione del reddito ai fini fiscali e contributivi
- somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi
- dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta e/o versata a prescindere dalla gestione contributiva di appartenenza (Inps o altre Casse)
- somme erogate a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.
Il relativo modello per la predisposizione della certificazione è contenuto nel provvedimento n. 7786/2016 emanato dall’Agenzia delle Entrate in data 15.01.2016 ed in particolare il sostituto di imposta avrà il compito di redigere:
- Una certificazione unica sintetica da inoltrare direttamente al sostituito;
- La certificazione unica canonica che dovrà essere inviata all’amministrazione finanziaria (tale tipo di certificazione conterrà tutti i dati che già sono compresi all’interno del modello 770 semplificato e pertanto vi saranno i redditi percepiti e le ritenute che sono state subite);
- Il modello 770 semplificato che dovrà essere inoltrato telematicamente all’Agenzia delle Entrate comprensivo dei versamenti effettuati e delle relative compensazioni effettuate.
Il modello di certificazione unica deve essere inoltrato all’amministrazione finanziaria entro il 26 febbraio dell’anno successivo a quello in cui si sono percepiti i redditi. La certificazione unica può essere consegnata in due modalità:
- Telematica attraverso il portale ufficiale dell’INPS dopo aver effettuato la propria identificazione con codice fiscale e password;
- Cartacea (tale modalità è obbligatoria per eredi o lavoratori che hanno cessato il proprio rapporto lavorativo). In questo caso sarà il datore di lavoro o on intermediario abilitato ad effettuare l’operazione
Le novità introdotte per la certificazione Unica 2016 relative a redditi erogati a pensionati ed a dipendenti sono:
- La presenza di una nuova sezione “oneri deducibili” dove occorrerà inserire gli oneri che sono stati dedotti;
- Una sezione altri dati che riporta i redditi che sono percepiti dai “frontalieri” considerati al lordo della quota che non è tassabile (nel 2015 la franchigia era pari a 7.500 euro);
- All’interno della sezione redditi vi sono adesso due righe per indicare i redditi a tempo determinato (campo 2) o i redditi a tempo indeterminato (campo 1);
- Nella sezione inerente i familiari è stata inoltre aggiunta una casella dove occorre tassativamente indicare il codice fiscale del coniuge che non è legalmente separato o divorziato, anche qualora non sia a carico fiscalmente;
- Aggiunti altri campi dove occorre inserire i redditi di lavoro dipendente o da pensionati relativi a soggetti con residenza in Campione d’Italia e per l’indicazione dei redditi percepiti dal residente in uno Stato estero;
- Nella sezione Dati assistenziali e dati previdenziali dovrà essere indicata la contribuzione versata o la contribuzione dovuta ad enti diversi dall’Inps;
E’ possibile visionare la propria certificazione unica direttamente sul sito Inps accedendo al portale attraverso i propri codici identificativi (Pin ed username). Il percorso da seguire all’interno del sito è Per tipologia di utente>Cittadino>Certificazione Unica 2016 e, qualora il contribuente non sia in possesso di Pin e dati identificativi, vi è la possibilità di richiederlo direttamente sul sito dell’Inps o contattando il Call center Inps 803164 o recandosi presso la sede Inps più vicina.
Sanzioni in caso di errori ed omissioni
Il recente D. Lgs 158 del 2015 ha modificato alcune sanzioni in materia di certificazione unica in particolare:
- Per omessa dichiarazione la sanzione è di euro 100,00 per ogni certificazione omessa (la sanzione non è applicata se si effettua l’invio entro 5 gg dalla scadenza);
- Per la trasmissione telematica tardiva (ma entro i 60 giorni) è dovuta una sanzione ridotta di 33,33 euro per ogni certificazione unica.