Finanzasulweb

Il fondo di prevenzione usura: cos’è e come accedervi

Da svariati anni è nato il Fondo Vittime Antiusura, un fondo d dotazione economico-finanziario a cui possono accedere tutti coloro che sono state vittime di usura, anche da parte delle banche. Un fondo di prevenzione e di denuncia per consentire alle vittime di denunciare i propri usurai, grazie ad una serie di strumenti ed interventi statali previsti e sanciti dalla Legge 23 Febbraio 1999 n.44, venendo ad allargare la platea alle vittime di usura da parte delle banche con la Legge 108/1996. La delicata ed annosa materia dell’usura nell’ambito dell’intermediazione creditizia costituisce un vero “rompicapo”, una sorta di anello di congiunzione tra operatività bancaria e la figura del broker creditizio che, pur non avendo l’obbligo di invio della rilevazione del T.E.G (Tasso Effettivo Globale), deve comunque affiggere la rilevazione dei saggi usura presso i luoghi ed i locali in cui espleta la propria attività professionale. La Legge 7 marzo 1996, n.108 prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse con il finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari creditizi.

Fondo di prevenzione usura e Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura: di cosa si tratta

Per contrastare il nefasto fenomeno dell’usura, il dettato legislativo 108/1996 ha previsto ed istituto il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (art 14) e il Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura (art.15). Il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura è uno strumento istituito presso l’ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura del Ministero dell’Interno: lo stesso eroga prestiti e mutui senza onere di pagare interessi, di durata non superiore ai 5 anni a favore di soggetti che esercitano un’attività imprenditoriale, commerciale, professionale, artigianale, i quali dichiarino di essere state vittime di usura e che risultino coinvolti in un processo penale. l’obiettivo di questo Fondo è quello di finanziare le vittime dell’usura, di incentivarle a collaborare con le Autorità per denunciare l’usuraio, anche le banche. Banca d’Italia accerta l’ammontare del danno subito dai soggetti che richiedono i mutui e prestiti al Fondo di Solidarietà.

Fondo prevenzione e di solidarietà per usura: beneficiari

I soggetti che possono accedere al Fondo sono:

Per le vittime di estorsione si può richiedere accesso al fondo entro 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza che, dalle indagini preliminari, è emerso come l’evento lesivo consegua a delitto commesso per finalità estorsive (articolo 7, comma 1, D.p.r 455/99). Per le vittime di usura entro 180 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui l’interessato, in qualità di persona offesa del reato di usura, ha avuto notizia dell’inizio delle indagini (articolo 7, comma 2 del D.p.r. 455/99).

Fondo prevenzione e di solidarietà per usura: autorità competenti

Per poter beneficiare dei Fondi prevenzione e di solidarietà, i soggetti vittime dell’usura e dell’estorsione devono presentarsi presso:

Per ogni richiesta, inviate una richiesta all’indirizzo PEC: protocolloantiracketusura@pecdlci.interno.it