Riforma Madia: Il decreto contro i “furbetti del cartellino”

Dopo gli eventi clamorosi a cui abbiamo assistito indignati sulla vicenda dei “furbetti del cartellino”, si veda il più significativo e lampante caso del Comune di Sanremo, finalmente è stato varato il tanto auspicato Decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 concernente le norme in materia di licenziamento disciplinare nella pubblica amministrazione (Decreto contro “furbetti del cartellino”). Vediamo in questa guida il nuovo dettato legislativo.

Decreto contro i “furbetti del cartellino”: disposizioni legislative

Il novello comma 1-bis reca una definizione di “falsa attestazione della presenza in servizio” presente già all’articolo 55 quater del Decreto Legislativo 165/2001, venendo a definire che “costituisce falsa attestazione della presenza, oltre a quella realizzata mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, qualunque modalità fraudolenta posta in essere…”.

Un nuovo procedimento disciplinare, una sorta di procedimento “velocizzato” è stato introdotto al fine ultimo di poter cogliere il soggetto dipendente dell’amministrazione pubblica in flagranza di reato e/o dell’esistenza di riprese video. Oggi i procedimenti contemplati e disciplinanti il pubblico impiego sono di seguito enucleabili:

  1. procedimento disciplinare ordinario, che si conclude in 60 gg e per cui si hanno 20 gg per la contestazione di addebito;
  2. procedimento disciplinare “lungo”, nelle ipotesi più gravi, che si deve concludere in 120 gg e prevede 40 gg per la contestazione dell’addebito;
  3. procedimento disciplinare “accelerato”, nei casi di “furbetti del cartellino”, che si deve concludere in 30 gg e prevede 48 ore per la contestazione dell’addebito.

Nel nuovo dettato normativo il soggetto preposto e Responsabile della struttura sospende il soggetto dipendente colto in flagranza e trasmette all’Ufficio procedimenti disciplinari gli atti del procedimento disciplinare già avviato. Un evidente e palese rischio “sollevato” giustamente dalla Corte dei Conti è l’eccessiva “prossimità” tra dipendente, potenziale reo e chi avvia il procedimento disciplinare; questa eccessiva vicinanza e conoscenza tra i due soggetti può condurre a due ben differenti modelli di comportamento: uno troppo “buonista” e l’altro troppo severo. Inoltre, un altro ordine di problemi è dato dai tempi troppo brevi, dato che la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente Procura della Corte dei conti avvengono entro 15 gg dall’avvio del procedimento disciplinare. Ciò può dare luogo a situazioni piuttosto contraddittorie e piuttosto nebulose dato che il responsabile della struttura trasmette la notizia di reato entro 15gg e poi si accorge, ex post, dopo 16gg che vi è una lacuna “giustificata” nella timbratura.

Il nuovo articolo 1, comma 3 quater pone un limine minimo all’ammontare del risarcimento dei danni conseguente alla condanna per danno erariale (6 mensilità dell’ultima busta paga in godimento, oltre interessi e spese di giustizia). Ecco il dettatto legislativo: “L’ammontare del danno risarcibile e’ rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l’eventuale condanna non puo’ essere inferiore a sei mensilita’ dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia”

Infine, all’ultimo comma 3 quinquies è disciplinata la previsione del reato di omissione degli atti d’ufficio: “per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l’omessa attivazione del procedimento disciplinare e l’omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse e’ data notizia, da parte dell’ufficio competente per il procedimento disciplinare, all’Autorita’ giudiziaria ai fini dell’accertamento della sussistenza di eventuali reati“.