Banche, in arrivo l’Arbitro per le Controversie Finanziarie

In arrivo in data 9 gennaio 2017 l’Arbitro per le Controversie Finanziarie e vi sarà per gli investitori la possibilità di rivolgersi gratuitamente ad un Arbitro che decide, secondo la normativa giuridica, le controversie che riguardano i prodotti finanziari. L’accesso all’Arbitro è del tutto gratuito per l’investitore e sono previsti termini ridotti per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo). Si chiama Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ed è un organismo collegiale, a cui potranno essere sottoposte le controversie (fino ad un importo massimo richiesto di 500.000,00 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio; potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding. L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivo presso la Consob, che ne ha definito la regolamentazione e ne supporta l’operatività attraverso un proprio Ufficio di segreteria tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Arbitro per le Controversie Finanziarie: casistiche

Non tutte le controversie finanziarie possono essere valutate dall’ACF: è un punto sul quale fare attenzione per evitare di sprecare energie in ricorsi inutili.
In primo luogo, possono essere sottoposte all’ACF solo controversie tra un investitore “retail” e un “intermediario”, come individuati dal Regolamento sull’ACF [art. 2, comma 1, lett. g) e h)]. Sono investitori “retail” i risparmiatori – anche imprese, società o altri enti – che non possiedono particolari competenze, esperienze e conoscenze, invece possedute dagli investitori “professionali”.

Individuati i soggetti definiamo ora i rapporti che possono essere sottoposti all’ACF. Infatti, non per ogni rapporto, ad esempio tra una banca e un cliente, si può ricorrere all’Arbitro.
L’ACF può decidere solo su controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio.

ACF: come presentare il ricorso

Il ricorso deve contenere il nome dell’intermediario, la descrizione di cosa gli si rimprovera e l’esposizione dei relativi fatti, nonché l’indicazione della somma che si chiede all’intermediario stesso. Sarà utile, anche se non necessario, fare riferimento alla normativa applicabile e indicare precedenti decisioni dello stesso ACF o, più in generale, della giurisprudenza su casi analoghi.
Si può presentare il ricorso direttamente oppure per il tramite di un procuratore (tipicamente l’avvocato) o di un’associazione dei consumatori. Non si è dunque obbligati ad affidarsi ad un terzo. L’importante è predisporre un buon ricorso: le possibilità di una decisione favorevole aumentano se il ricorso è esaustivo, ben argomentato e riprende tutti i fatti, nella loro sequenza logica e temporale, sui quali si basa la pretesa nei confronti dell’intermediario. Ricordiamo che ricorrere all’ACF è gratuito.