Contributi INPS 2017 in dettaglio: artigiani e commercianti

In data 2 febbraio 2017 è stata pubblicata sul sito INPS  la Circolare 22 del 31 gennaio 2017 che chiarisce l’applicazione delle aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2017, individua i soggetti che hanno titolo ad agevolazioni contributive o all’applicazione della riduzione del 50% dei contributi dovuti, per coloro che hanno più di sessantacinque anni di età e sono già pensionati presso le gestioni INPS. Dispone, inoltre, che per effetto della legge 488 del 23 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili. L’art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2017, sono pari alla misura del 23,55 %. Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2017, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

INPS 2017: contribuzione IVS per commercianti ed artigiani

L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre, n. 208 (legge di Stabilità), dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.” Conseguentemente, per l’anno 2017, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane invariato rispetto all’anno 2016 ed è pari a € 15.548,00. La riduzione contributiva al 20,55 % (artigiani) e 20,64% (commercianti)  è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni; le aliquote contributive per il corrente anno sono fissate a 23,55% per gli artigiani e a 23,64% per i commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni.

Pertanto, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

ArtigianiCommercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni305,75 (305,13 IVS + 0,62 maternità)306,92 (306,30  IVS +0,62 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni266,88 (266,26 IVS + 0,62 maternità)268,05 (267,43  IVS + 0,62 maternità)

Contributi 2017 artigiani e commercianti: massimale imponibile di reddito annuo

Per l’anno 2017, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 76.872,00 (€46.123,00 più € 30.749,00). Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
ArtigianiCommercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni18.410,85 (46.123,00*23,55% +30.749,00*24,55%)18.480,03 (46.123,00*23,64 % +30.749,00*24,64%)
 

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

16.104,69 (46.123,00*20,55% +30.749,00*21,55%)16.173,87 (46.123,00*20,64% +30.749,00 *21,64%)
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
ArtigianiCommercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni24.168,31 (46.123,00*23,55% +54.201,00*24,55%)24.258,60 (46.123,00*23,64 % +54.201,00*24,64%)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni21.158,59 (46.123,00*20,55% +54.201,00*21,55%)21.248,88 (46.123,00*20,64% +54.201,00*21,64%)

Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

  • è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
  • è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2017, ai redditi 2017, da denunciare al fisco nel 2018).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2017, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.