Gli impianti fotovoltaici sul tetto non hanno rendita catastale

Con le precisazioni fornite dalla Circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 chi ha realizzato impianti fotovoltaici su aree di pertinenza o edifici (ad esempio sul tetto o sul balcone) non dovrà effettuare alcuna dichiarazione di accatastamento come unità autonoma.

Pertanto alla luce dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015 gli impianti dichiarati in maniera autonoma presso l’Agenzia delle Entrate (ex ufficio del catasto) devono essere considerati gli impianti a terra (e pertanto poggiati al suolo), gli impianti inseriti su solaio o copertura (e pertanto occorrerà considerare l’elemento strutturale) o i locali che ospitano sistemi di controllo (e pertanto i locali tecnici o simili).

Impianti fotovoltaici su aree di pertinenza

Per quanto concerne gli impianti  fotovoltaici che sono realizzati su edifici o aree di pertinenza (pertanto l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato su tetto, balcone, ecc. anche di natura comune), la Circolare precisa che non è obbligo di accatastamento quale unità immobiliare autonoma. Di conseguenza tali tipi di installazioni non hanno una rendita autonoma in quanto gli stessi devono essere considerati come inglobati nella rendita  dell’immobile principale. Nel caso in cui l’impianto fotovoltaico sia collocato in pertinenza di impianto speciale o particolare il proprietario dovrà  effettuare una variazione per la rideterminazione della rendita solo nel caso in cui l’impianto incrementi il valore capitale di una percentuale pari al 15 %.

Circolare 27 Agenzia Entrate

La circolare 27/E accoglie inoltre anche le novità previste dalla legge n. 431/98 all’art. 13 ove prevede che sia il locatore ad effettuare la registrazione del contratto di locazione entro 30 giorni dalla data di stipula. Al riguardo l’amministrazione finanziaria ha precisato che la modifica prevista dalla legge n. 431/98 ha natura esclusivamente civilistica e che pertanto non influisce sulla norma tributaria, la quale prevede la solidarietà tra locatore e conduttore, prevista dall’art. 57 del dpr 131/86.