Sono lavoratori domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc..
Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale. Con Circolare 13/2017 l’Inps pubblica importi e scadenze dei contributi per il lavoro domestico di colf e badanti.
INPS 2017: computo contributi per colf e badanti
Nel lavoro domestico però, è bene ricordarlo, il calcolo dei contributi segue regole diverse da quelle valide per le altre categorie professionali. Il conteggio è infatti forfettario: la discriminante sono le ore di lavoro superiori o inferiori a 24 settimanali. Sopra questa soglia il contributo è fisso e non dipende dall’effettiva retribuzione: ciò in quanto le aliquote di contribuzione IVS per colf e badanti sono inferiori (17,4% rispetto al 33% della generalità degli assicurati). Dal 2013 inoltre, ma solo per i contratti a tempo determinato, è previsto a carico del datore di lavoro un contributo aggiuntivo dell’1,40% di finanziamento dell’Aspi.
Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione: decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF (1) |
fino a € 7,88 oltre € 7,88 fino a € 9,59 oltre € 9,59
| € 6,97 € 7,88 € 9,59 | € 1,39 (0,35) (2) € 1,57 (0,40) (2) € 1,91 (0,48) (2) | € 1,40 (0,35) (2) € 1,58 (0,40) (2) € 1,93 (0,48) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 5,07 | € 1,01 (0,25) (2) | € 1,02 (0,25) (2) |
Coefficienti di ripartizione Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell’art. 2 della Legge n. 92/2012
Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, con contributo addizionale di cui al comma 28 dell’art. 2 della Legge 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
Regolarizzazione ad integrazione di un rapporto di lavoro domestico già denunciato per più di 24 ore a settimana.Con la circolare n. 173 del 23 luglio 1993, sono state fornite le disposizioni in merito all’applicazione del DL 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 243. In sede di conversione, l’art.1, 1° comma, del citato decreto ha stabilito, a partire dal 16 maggio 1993, tre fasce di retribuzione per le prestazioni lavorative sino a 24 ore settimanali ed introdotto una quarta fascia per i rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali. Con la stessa circolare è stato precisato che i datori di lavoro devono fare riferimento alla quarta fascia di retribuzione in presenza di un numero di ore settimanali comprese tra le 25 e le 60 prestate o retribuite ad altro titolo (ferie, malattia, preavviso) presso lo stesso datore di lavoro. Ne consegue che, in caso di domanda di regolarizzazione presentata per integrare le ore di un rapporto di lavoro domestico, per il quale già sono state pagate almeno 25 ore per ogni settimana lavorata, deve essere mantenuto il calcolo in quarta fascia contributiva. Contributi colf e badanti: scadenza versamento 2017Il versamento dei contributi per colf e badanti ha scadenza trimestrale e va effettuato entro i primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento. Questo significa che, per i primi tre mesi di lavoro nel 2017, i contributi vanno pagati entro il 10 aprile di quest’anno. In caso di cessazione del rapporto i dieci giorni si contano invece dalla data di interruzione dello stesso. Il pagamento dei contributi colf e badanti 2017 può essere fatto usando bollettino Mav, tramite il circuito “Reti Amiche” (tabaccherie, sportelli bancari di Unicredit) oppure online direttamente sul sito dell’Inps.
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