Come rottamare il Bollo Auto?

In questi giorni si respira aria di bufera in materia di rottamazione delle cartelle di Equitalia e si discute molto, in maniera abbastanza confusionaria, per quel che concerne la definizione agevolata in scadenza il giorno 31 marzo 2017. Anche per chi non ha pagato il bollo auto è prevista la possibilità di beneficiare della rottamazione delle cartelle di Equitalia; inoltre, è possibile aderire all’agevolazione anche in quei Comuni dove la riscossione del bollo sia stata affidata ad un’ingiunzione di pagamento. Come per tutti gli altri debiti che i contribuenti italiani sono chiamati ad onorare puntualmente nei confronti del Fisco, la definizione agevolata (in scadenza per il 31 marzo 2017) è valida anche per il bollo auto non adempiuto dal 2000 al 2016. La rottamazione consentirà di pagare il debito senza ulteriori sanzioni gravanti ed interessi di mora, in un’unica soluzione o anche mediante opportuna rateazione. Vediamo allora quali sono le date di scadenza e in che modo si può inviare domanda per l’agevolazione. In questa guida dedicata al tema della rottamazione del Bollo auto, iniziamo dalla disciplina generale dedicata al tema della definizione agevolata in scadenza per il 31 marzo 2017.

Definizione agevolata: scadenza 31 marzo 2017

La definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati per la riscossione a Equitalia tra il 2000 e il 2016; rientrano perfettamente anche le cartelle aventi ad oggetto il debito inerente il mancato pagamento del Bollo auto.
Chi decide di aderire alla rottamazione o definizione agevolata,  è tenuto a pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora: per le multe stradali non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
La misura della definizione agevolata prevede che Equitalia invii ai contribuenti una comunicazione (lettera per posta ordinaria), ricevuta entro il 28 febbraio 2017, inerente le somme riferite ai carichi affidati alla riscossione nel corso dell’anno 2016 e che, alla data del 31 dicembre 2016, non risultino ancora notificate. Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta utilizzando il modulo “DA1 – Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata” disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it e presso tutti gli sportelli di Equitalia. La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2017.

Rottamazione Bollo Auto: come presentare la domanda

Come per la rottamazione di tutte le cartelle esattoriali Equitalia, prevista dal Decreto Fiscale 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio 2017, i soggetti contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata del bollo auto non sono tenuti a pagare le sanzioni dovute sulle somme e gli interessi di mora di tutte le cartelle emesse tra il 1° gennaio 2000 e la fine del 2016.

 Oltre all’importo dovuto, il contribuente è comunque tenuto al versamento delle seguenti spese:
  • gli interessi da ritardata iscrizione al ruolo;
  • le somme maturate a titolo di aggio, da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi;
  • le spese per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella.

Rottamazione Bollo Auto: pagamento rateale

Entro il 31 maggio 2017 Equitalia procederà con l’inoltro ai contribuenti aderenti alla rottamazione una comunicazione in cui sarà indicata con la somma dovuta e i relativi bollettini con le date di scadenza dei pagamenti, sia in caso di pagamento in un’unica rata che mediante la rateazione.

I debitori possono optare se procedere con il pagamento delle somme in un’unica soluzione oppure a rate. L’importo dovuto, in caso di bollo auto arretrato, può essere pagate in cinque rate tra il 2017 e il 2018. I versamenti delle rate devono coprire il 70% dell’importo totale nel 2017 e solo il 30% nel 2018. In dettaglio:

  • la prima rata (luglio 2017) dovrà coprire il 24% della somma;
  • la seconda rata (settembre 2017) dovrà coprire il 23% del dovuto;
  • la terza rata (novembre 2017) dovrà coprire il 23% del dovuto;
  • la quarta rata (aprile 2018) interesserà il 15% del dovuto;
  • la quinta rata (settembre 2018) dovrà coprire infine il restante 15% della somma.