Se siete dei dipendenti pubblici e cercate un prestito personale per finanziare l’acquisto di un bene o servizio, siete nel posto giusto; ecco una guida utile che vi consentirà di trovare il finanziamento adatto alle vostre esigenze e fabbisogno personale. Se avete girato banche e società finanziarie e non siete soddisfatti delle proposte creditizie e dei preventivi che vi hanno presentato, oppure avete consultato online e cliccato i vari siti comparatori e non siete convinti del tutto delle offerte creditizie, non avete esaurito ancora tutte le idee, rivolgetevi ai Patronati.
I Patronati sono al servizio dei lavoratori e dei cittadini per fornire un’efficace attività di consulenza e orientamento, preparazione ed inoltro di tutte le pratiche di pensione e di previdenza, svolgendo tutti gli adempimenti richiesti e tutelando il cittadino nei confronti di Inps, Inpdap, Inail, pubbliche amministrazioni ed enti locali, per il conseguimento dei suoi diritti. Per la tutela dei diritti e l’assistenza dei pensionati, dei lavoratori e dei cittadini italiani e stranieri, con particolare riguardo ai problemi della previdenza e della sicurezza sociale.
Patronato: articolo 8 del d.lgs CPS 29 luglio 1947 n. 804
Per comprendere meglio come i Patronati possono darvi un ausilio nel richiedere un prestito per dipendenti pubblici e statali, si deve necessariamente leggere l’articolo 8 del d.lgs CPS 29 luglio 1947 n. 804 “Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale” che recita: ” Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguardano: il conseguimento, in Italia e all’estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse; il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale; il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione; il conseguimento, in Italia e all’estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall’adesione dell’interessato all’organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. (Art.9, comma 2)“.
Il soggetto richiedente (dipendente pubblico) può dunque inoltrare la domanda di prestito attraverso l’Ente di Patronato più vicino, o online. I Patronati hanno di recente stretto una collaborazione con gli istituti di previdenza e possono avviare pratiche usufruendo, ad esempio, di una nuova pagina appositamente creata all’interno del portale INPS (precisamente: sportello Patronati – funzioni di sportello Patronati). Il Patronato verificherà la correttezza e la completezza della documentazione pervenuta e presentata dal dipendente pubblico e soltanto successivamente compilerà il modello di domanda di richiesta da inviare all’istituto di previdenza, stampando e consegnando una ricevuta della stessa richiesta inoltrata con numero di protocollo all’interessato.
La documentazione da produrre per la richiesta di prestito comprende un documento d’identità valido, il codice fiscale o tessera sanitaria e l’ultimo documento di reddito ossia l’ultima busta paga per i lavoratori e il cedolino della pensione per i pensionati. Inoltre è vivamente consigliato stipulare una polizza assicurativa sulla vita che tuteli l’istituto di credito in caso di morte, se il richiedente è un pensionato e in caso della perdita del lavoro (rischio impiego) quando ad essere richiedente è un lavoratore dipendente, come nel caso in oggetto. L’Inps dopo opportune verifiche, inoltrerà l’esito della domanda di richiesta al Patronato che fungerà da tramite e “dialogatore” tra istituto di previdenza e dipendente, soggetto richiedente il prestito.
Se vuoi ulteriori informazioni e delucidazioni, rivolgiti al Patronato ACLI che dal comunicato stampa si evince: “E’ estesa anche ai pensionati la possibilità di ottenere prestiti da estinguere con la cessione di quota della pensione, sino a un quinto del suo importo. L’Inps provvede a rimborsare alle banche o agli altri intermediari finanziari il prestito concesso trattenendo dalla pensione le singole rate.
Possono essere oggetto di cessione tutti i trattamenti pensionistici, anche quelli liquidati in via provvisoria, con l’esclusione delle pensioni e assegni sociali, trattamenti di invalidità civile, assegni straordinari di sostegno al reddito, pensioni ai superstiti corrisposte a più contitolari.
I prestiti non possono avere durata superiore a dieci anni e devono essere garantiti con un’assicurazione sulla vita. Il pensionato può cedere sino a un quinto della pensione, calcolato al netto delle ritenute fiscali e eventuali altre somme in corso di recupero (rate di ricongiunzione, indebiti eccetera). Per il titolare di più pensioni la quota è calcolata sull’ammontare dei trattamenti medesimi.
La legge prevede, inoltre, il principio della salvaguardia del trattamento minimo. La pensione al netto della trattenuta del quinto deve risultare superiore all’importo corrispondente al trattamento minimo in vigore (495,43 euro per il 2013). Qualora l’importo scenda sotto tale limite, la ritenuta dovrà essere determinata in modo da salvaguardare il predetto trattamento.”