Avete la disponibilità di una somma di denaro e potete concedervi di prestarla ad altri soggetti privati? Quali tipi di accordo dovete siglare con gli stessi per vedervi onorato il finanziamento? Ecco una guida per tutti coloro che sono in possesso di liquidità e possono permettersi il lusso di concedere prestiti tra privati, ecco come precedere per farsi rimborsare con tranquillità il prestito concesso senza avere problemi. In alcuni casi della vita può capitare, a volte, di trovarsi di fronte alla richiesta disperata da parte di una persona che si conosce bene quale un familiare, un vicino di casa o un caro amico che necessita di un prestito in denaro urgente per fare fronte a spese o per risolvere una pressante problematica di tipo economico.
Il soggetto richiedente può avanzare la necessità di liquidità perchè si trova in una situazione non florida economicamente o perchè imprevisti ed eventi meschini della vita come la perdita del posto di lavoro, una malattia, un infortunio lo rendono bisognoso di reperire risorse economiche magari ingenti rispetto ai risparmi accumulati nel tempo. Può succedere che la persona non sia in grado di fornire le garanzie giuste per l’accettazione della richiesta di finanziamento da parte di istituti di credito e di società finanziarie e, dunque, trovandosi in una situazione di inaccesso al mercato del credito, l’unica via di uscita è quella di rivolgersi a voi domandandovi di questa necessità di risorse finanziarie, un favore questo che però potrebbe portarvi nel ritrovarsi a convivere con una serie di problematiche inerenti una possibile mancata restituzione del prestito concesso. Come tutelarsi e come procedere per ottenere la restituzione di un prestito concesso sulla base di accordi di tipo verbale tra persone conoscenti?
Come farsi restituire un prestito senza problemi: consigli utili
Avete concesso un prestito sulla base di accordi esclusivamente di tipo verbale? Anche se li avete concessi a persone di fiducia che conoscete da anni, possono molto spesso portare alla nascita di problematiche dovute alla cattiva abitudine di non formalizzare un prestito agendo in forma scritta.
Sarebbe un buon consiglio ed una buona prassi per il creditore auto-tutelarsi attraverso il ricorso di un titolo di credito esecutivo quale la cambiale, che assolve a valido strumento di garanzia per esercitare azione di rivalsa sul patrimonio del soggetto debitore. I prestiti tra privati con cambiali rappresentano una forma di finanziamento che non richiede l’intervento di società finanziarie o istituti di credito ma che intercorre tra due soggetti privati con la garanzia di un titolo esecutivo in caso di mancata restituzione del debito a tutela del soggetto prestatore di fondi.
Per chi, invece, avesse concesso il prestito senza esercitare per questa opzione e non abbia formalizzato mediante forma scritta un accordo tra le parti, è necessario da subito attivarsi per documentare il finanziamento ovvero, cercare di reperire una tracciatura dello stesso quale una ricevuta, nel caso il prestito sia stato effettuato tramite bonifico bancario, assegno circolare o vaglia postale. Se il prestito è stato concesso ed erogato tramite bonifico a favore del soggetto richiedente, a prova dell’avvenuta transazione è necessario ottenere una ricevuta dell’estratto conto richiesta direttamente alla filiale dell’istituto di credito di fiducia o all’ufficio postale; se il prestito è, invece, stato concesso ed erogato tramite denaro contante è necessario avvalersi di due persone fisiche in qualità di testimoni attendibili volti a confermare la veridicità della situazione avvenuta.
Accertata quindi la reticenza e la non volontà del soggetto debitore di restituire quanto dovuto, bisogna rivolgersi ad un consulente legale specializzato per redigere di una lettera di sollecito o altra procedura legale per intimare e sollecitare la persona all’adempimento del debito e, qualora continuasse il desistere del debitore dall’onorare il quantum debeatur, sarebbe indicato rivolgersi ad un avvocato per far valere le proprie ragioni andando in causa.