Tutto sulla fideiussione e sulla figura del garante

La fideiussione è un istituto richiesto per la concessione di un prestito quando l’istituto di credito ha bisogno di garanzie ulteriori rispetto a quelli personali.

Infatti la banca per poter aver la garanzia di ottenere indietro il capitale prestato molte volte richiede molteplici garanzie: dalla classica ipoteca iscritta sull’immobile oggetto di finanziamento, ad un garante esterno in possesso di ulteriori garanzie sino ad una fideiussione, ossia un deposito in denaro a supporto di quanto prestato.

La fideiussione è infatti una particolare garanzia che viene richiesta dall’istituto bancario al fine di poter ottenere un prestito personale (o in alcuni casi anche un mutuo) al fine di tutelare il diritto dell’istituto di credito per recuperare la somma che è stata finanziata. In sostanza all’interno del contratto di fideiussione avremo la concomitanza di tre attori:

  • L’istituto bancario che effettua il prestito o il mutuo;
  • Il soggetto che richiede il prestito o il mutuo ai fini personali;
  • Il terzo che rilascia la fideiussione.

La figura del garante

Il soggetto che presta la garanzia è pertanto il fideiussore o il garante rappresentato da un terzo soggetto che in sostanza ha la responsabilità di garantire la restituzione della somma pattuita qualora il debitore fosse inadempiente.

Attraverso il contratto di fideiussione pertanto un terzo sarà garante nei confronti della banca per la corresponsione del debito pattuito qualora il debito sia insolvente. Il fideiussore viene quindi a sostituirsi al debitore in caso di insolvenza di quest’ultimo (il pagamento potrà avvenire in unica soluzione o in diverse rate, il fideiussore è infatti previsto dal Codice Civile, il quale definisce il fideiussore come il soggetto che assume la responsabilità di garantire al creditore l’adempimento di quanto pattuito tra debitore ed istituto di credito).

I diversi tipi di fideiussione

Abbiamo differenti tipi di fideiussione, in particolare possiamo avere:

  • Una fideiussione di tipo solidale;
  • Una fideiussione che presenta un beneficio di escussione.

Nel primo caso, ossia fideiussione solidale, il terzo soggetto fornisce la garanzia del pagamento totale nel caso il debitore non rimborsi il capitale originario di un prestito o di un mutuo. Nella fideiussione con beneficio di escussione il fideiussore si preoccuperà di rimborsare esclusivamente il capitale residuo.

La sottoscrizione del contratto di fideiussione ha pertanto mero carattere accessorio, tenuto conto che tale contratto sarà fatto valere nel caso in cui il soggetto debitore non effettui il rimborso del prestito.

Il contratto di fideiussione ha comunque forma scritta e le parti contraenti si preoccupano di stipulare il contratto mediante un contratto condiviso da tutte le parti. Naturalmente la fideiussione potrà essere prestata sia da una persona fisica che da una ditta o una società di persone o di capitali in modo tale che venga fornita la disponibilità di denaro in tempi brevi e senza eccessivo ostacolo (tale particolare modo di operare fornisce ulteriori garanzie all’istituto bancario che in questo modo potrà erogare il capitale in maniera più celere e senza eccessivi intoppi).

La concessione della fideiussione potrà essere anche possibile tra ditte, società o enti cooperativi, attraverso il consenso del soggetto che ne beneficia, e la stessa garanzia potrà essere prestata anche da compagnie assicurative o da società finanziarie che possono stipulare polizze fideiussorie.  Ricordiamo che con il contratto in ogni caso il garante sarà comunque obbligato a prestare una garanzia ed essere obbligato per un certo periodo di tempo per una determinata somma.

In genere nel contratto di vengono in genere richiamate le seguenti clausole:

  • Rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del cod. civ.;
  • Tutte le firme dovranno essere indicate per esteso e dovranno essere leggibili;
  • Viene prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  • LA garanzia è apposta per le obbligazione che derivano da eventuali partecipazioni in gare d’appalto e di quanto previsto in caso di mancata sottoscrizione di quanto indicato nel contratto.