In cosa consiste la polizza incendio e scoppio?
La polizza incendio e scoppio è una tutela, obbligatoria per legge, da sottoscrivere all’atto dell’erogazione del mutuo che consente, in caso di sinistro causato da incendio, fumo, vapore, perdite di gas, di essere risarciti a patto che, i sinistri nei quali si incorre, non siano causati da negligenze individuali o malfunzionamenti degli apparati.
Qualora il richiedente il mutuo decidesse, nonostante l’obbligatorietà, di non sottoscrivere tale polizza, cosa accadrebbe?
Nel caso di non sottoscrizione, l’Istituto di Credito può anche rifiutare la concessione del mutuo.
Quali spese sono coperte specificatamente in caso di sinistro da questa polizza?
Tutte le spese inerenti alla ristrutturazione dell’unità immobiliare andata parzialmente o totalmente distrutta a seguito di esplosione o incendio, compreso il ripristino di tutti gli impianti domestici (acqua, luce, gas) e la perdita degli arredi, mobili, quadri, oggetti preziosi purché in grado di essere certificati. Per questo sarebbe sempre opportuno inviare alla Compagnia di Assicurazione, in formato digitale, foto dei contenuti degli appartamenti.
In pratica la Compagnia di Assicurazione si sostituisce al proprietario dell’appartamento per l’accollo dei costi dei danni subiti?
Si, esattamente e in base alla sottoscrizione della polizza, perché alcune polizze prevedono il risarcimento del valore complessivo dei danni mentre altre stabiliscono un tetto massimo oltre il quale è il proprietario a dover far fronte.
Quali sono i danni rimborsabili?
Incendi, esplosioni di impianti domestici e/o con perdita di gas, danni all’immobile derivanti da gas e vapori, esplosioni dovute a fulmini, o danni derivanti da scariche di corrente. Mentre non sono rimborsabili danni dovuti a incuria, mancato spegnimento di sigarette, difetti di elettrodomestici, mancata manutenzione della caldaia e mancata manutenzione degli elettrodomestici. Per tali motivi, la Compagnia Assicurativa effettuerà l’accertamento preventivo, prima del rimborso, delle cause che hanno dato origine al sinistro.
E’ necessario quindi fornire le prove delle regolari manutenzioni effettuate?
Certamente, per questo è bene conservare le ricevute delle manutenzioni effettuate e scanerizzarle conservandole anche in un file su supporto mobile in modo da averle sempre disponibili.
Il costo di tale assicurazione come viene calcolato e applicato?
Generalmente, le banche per applicare il costo dell’assicurazione lo calcono in base al parametro ISC – Indice Sintetico di Costo e varia dai 30 ai 60 euro mensili. Non rappresenta quindi una cifra elevata e per tale motivo può essere aggiunta alla rata del mutuo contestualmente alla sottoscrizione dello stesso o, qualora il richiedente lo desideri, può essere versata in un’unica tranche alla Compagnia di Assicurazione prima dell’erogazione del mutuo. La Compagnia di Assicurazione è consigliata dalla banca che stipula delle convenzioni con le primarie Compagnie, tuttavia può anche essere scelta e indicata dal richiedente del mutuo.
Nel caso in cui si estinguesse anticipatamente il mutuo o si effettuasse una rinegoziazione, cosa accadrebbe?
Qualora fosse stato anticipato tutto il premio assicurativo, la parte non goduta verrà restituita e potrà essere usata, nel caso della rinegoziazione del mutuo, per pagare il nuovo premio assicurativo con la Compagnia presso cui si andrà a stipulare la nuova polizza.
Ci sono particolari accorgimenti da tenere presente in fase di sottoscrizione della polizza?
Attualmente quasi tutte le banche sono allineate e le polizze offerte sono più o meno equivalenti, tuttavia sarebbe opportuno porre l’attenzione sul valore assicurato. Infatti alcune banche tengono conto del valore di costruzione dell’immobile mentre altre prendono come riferimento il valore commerciale. Ovviamente nel caso del primo (valore di costruzione), la polizza costerebbe qualche euro in meno ma, in caso di sinistro, il valore rimborsabile non sarebbe quello di mercato e pertanto gli importi corrisposti non andrebbero sicuramente a copertura totale delle spese effettuate, così come non andrebbero a coprire totalmente gli importi sborsati nel caso in cui nella polizza si stabilisse un tetto massimo, sforato il quale è l’acquirente che deve sobbarcari la differenza tra quanto liquidato e quanto effettivamente speso. Esempio pratico: se a causa di un incendio i danni subiti sono quantificabili in 300.000 euro e la polizza sottoscritta ha un massimale di 250.000, la differenza di 50.000 rimane completamente a carico del contraente.