Sequestro, pignoramento, cessione: tutto sulle normative dei prestiti

Se avete contratto un prestito personale, un mutuo, un finanziamento o qualsiasi forma di credito al consumo, è importante essere al corrente delle situazioni peggiori che potrebbero occorrere: casi di insolvenza, di impossibilità di pagamento o difficoltà economiche, le sanzioni che possono essere irrogarate dall’Istituto bancario per recuperare l’importo prestato al soggetto sottoscrittore del contratto di prestito. A tale fine occorre, in questa guida, approfondire ed essere informati sul dettato legislativo della Legge 180/1950 sulla cessione del quinto.

Legge 180/1950: cessione del quinto, sequestro e pignoramento

Il prestito tramite la cessione del quinto della pensione o dello stipendio percepito dai lavoratori, istituito già a partire dall’unità d’Italia (1861) grazie a Re Vittorio Emanuele II, il quale intendeva offrire un credito agevolato a tutti i dipendenti statali, viene regolamentato a partire dal 1950 grazie al DPR 180 del 5 gennaio 1950 (legge 180/50).
A seguire si riportano stralci del il testo legislativo sul «sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi salari e pensioni» per comprendere appieno le fondamenta ed i concetti basilari che sono rilevanti per comprendere la disciplina, vediamoli insieme qui di seguito.
L’articolo 1 della Legge 180/50 è rubricato “Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti” e recita nel modo seguente:
Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell’amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell’opera prestata nei servizi da essi dipendenti.
Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e dalle Camere del Parlamento“.

L’articolo 2 focalizza l’attenzione sulle eccezioni alla insequestrabilità e all’impignorabilità e dispone che gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

  • fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
  • fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego e di lavoro;
  • fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all’impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato e quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

Altro articolo rilevante che completa il dettato legislativo del Titolo I “DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI SALARI E PENSIONI” (Legge 180/50) è l’articolo 5 rubricato “Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario” che recita nel modo seguente: “Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’art. i possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell’ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico.
Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali all’estero non hanno tale facoltà.
Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse“.