Prestiti cambializzati per dipendenti pubblici e privati

Sei un dipendente pubblico o privato e vuoi sottoscrivere un contratto di finanziamento assistito dal rilascio degli effetti cambiari? Ecco la giusta guida che ti guiderà nei meandri della disciplina normativa e delle proposte commerciali reperibili sul mercato creditizio e bancario. In effetti, anche se la soluzione dei prestiti cambiari può apparire una soluzione più onerosa, dal punto di vista economico, tuttavia i soggetti sottoscrittori possono assolutamente beneficiare di una tipologia di prestito veloce e sicuro dal momento che non si richiedono particolari garanzie come la busta paga e il TFR. Il titolo cambiario come dettato dalla disciplina contenuta nella Legge cambiaria del 1933 n.1669, è un titolo di credito e valido strumento di pagamento che consente al soggetto creditore di tutelarsi da un eventuale inadempimento da parte del debitore e sottoscrittore del debito. La cambiale consente di assolvere da strumento di garanzia in grado di avviare in assoluto automatismo la procedura di protesto e di contestuale pignoramento dei beni del soggetto debitore, insolvente dell’obbligazione contratta. Vediamo meglio di cosa si tratta e per conferire un “taglio” pratico e di assoluta utilità alla guida, occorre riportare anche prospetti esemplificativi di varie società creditizie e finanziarie che consentono di sottoscrivere un prestito con il contestuale rilascio degli effetti cambiari.

La cambiale: titolo di credito e garanzia per il soggetto creditore

Secondo la Legge cambiaria (Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669) la cambiale, secondo quanto dettato dall’articolo 1 del testo normativo, contiene:
1° la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo
ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2° l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3° il nome di chi è designato a pagare (trattario);
4° l’indicazione della scadenza;
5° l’indicazione del luogo di pagamento;
6° il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il
pagamento;
7° l’indicazione della data e del luogo dove la cambiale è
emessa;
8° la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).

Inoltre, ai sensi dell’articolo 8 della suddetta Legge “Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. é valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale” e secondo il disposto articolo 11Chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio, e se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il pretesto rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri“.

Questa miscellea di articoli consente di fare comprendere come il titolo cambiario se perfezionato mediante imposta da bollo, sia in grado di costituire un valido strumento di garanzia per il soggetto creditore che voglia tutelarsi da un eventuale inadempimento del soggetto sottoscrittore dell’effetto cambiario, qualora non dovesse onorare puntualmente il debito. Ciò comporta il protesto e il pignoramento dei beni del soggetto debitore e degli eventuali mallevadori che abbiano apposto la firma sul titolo di credito.

Prestiti cambializzati: recupero credito e pignoramento

La sottoscrizione di un contratto di prestito con il contestuale rilascio degli effetti cambiari è una forma di tutela molto ambita nel sistema creditizio e finanziario dato che un eventuale inadempimento da parte del soggetto debitore porta all’immediata azione di recupero del credito: il creditore cambiario può procedere contro il debitore cambiario convenendolo in ordinario giudizio di cognizione, ricorrendo al procedimento d’ingiunzione (art. 633 e ss. c.p.c.), o, ancora, procedendo direttamente con l’esecuzione (art. 474 c.p.c., art. 63 l. camb. a condizione che il titolo sia regolarmente bollato).
L’azione cambiaria diretta è esperibile nei confronti dell’accettante nella cambiale tratta e dell’emittente nel vaglia cambiario e loro avallanti (obbligati principali); l’azione di regresso, è, invece, esperibile, per gli obbligati sussidiari o di regresso (traente e giranti). Essi, infatti, garantiscono il pagamento dell’obbligato principale.

Prestito cambiario: offerte commerciali

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Importo
richiesto
Mesi di
rimborso
50% Rate
con interessi
50% Rate
senza interessi
5.000 €
60
30 da 105,00 €
taeg 8,33%
30  da  105,00 €
taeg 10,33%
10.000 €
60
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30 da 210,00 €
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20.000 €
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30.000 €
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60 da 349,00 €
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