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Cosa sono e quali sono i rischi bancari

I rischi bancari sono rischi collegati all’esercizio dell’attività bancaria, e possono essere distinti in diversi tipi di rischi, a seconda che siano derivanti dall’interno o dall’esterno ed a seconda del loro grado di prevedibilità.

Organi di vigilanza per attività degli istituti di credito

Anche per quanto riguarda il controllo di tali tipi di rischi vi sono diversi tipi di organi di vigilanza, quali la Banca d’Italia, il CICR, il ministero dell’economia e delle finanze, che svolgono attività di vigilanza. In particolare gli organi di vigilanza devono sottostare ad alcune regole dettate da sia dall’art. 41 della Costituzione che stabilisce una riserva di legge in merito ai posteri di vigilanza sia dalle norme del testo unico bancario (t.u.b.).

L’art. 5 del T.U.B. stabilisce infatti quali siano i fini della vigilanza ossia individua quali siano i principi che dovranno essere sempre rispettati. Gli organi di controllo del sistema bancario dovranno esercitare i loro poteri di vigilanza seguendo principi di sana e prudente gestione, tenendo conto della stabilità complessiva del sistema, l’efficienza, la competitività del sistema finanziario e il rispetto delle norme in materia creditizia.

L’art. 6 prevede invece che le autorità creditizie esercitino i poteri in armonia con le disposizioni comunitarie, applicando regolamenti e decisioni della Comunità europea e provvedono a mettere in pratica le regole da applicare in materia creditizia e finanziaria. L’art. 7 del Tub prevede invece alcuni obblighi in materia di collaborazione tra le autorità di vigilanza dei vari paesi europei e le autorità di vigilanza del settore bancario e finanziario.

L’articolo stabilisce inoltre le finalità della vigilanza che devono essere sana e prudente gestione (come stabilito a livello comunitario) e pertanto in materia di rischi bancari avremo una gestione prudente quando questa sarà avversa al rischio. Altri indirizzi dettati dal T.u.b. riguardano la stabilità, l’efficienza, la competitività del sistema bancario.

L’art. 8 del t.u.b. prevede inoltre che venga pubblicato un bollettino di vigilanza con il quale sono pubblicati provvedimenti provenienti dalle autorità creditizie o altre pubblicazioni aventi carattere generale.  I provvedimenti di vigilanza emessi dalla Banca d’Italia dovranno invece essere pubblicati all’interno della gazzetta ufficiale.

I rischi bancari

Per quanto riguarda i rischi bancari il rischio insito alla gestione è denominato rischio di esercizio, mentre i rischi esterni alla banca sono divisi in alcune macrocategorie:

Dall’elencazione fatta sopra si deduce che i rischi bancari hanno tutti un grado più o meno elevato di instabilità e incertezza. Inoltre  ogni rischio presenta delle componenti che possono incrementare o diminuire i rischi bancari, infatti: