I rischi bancari sono rischi collegati all’esercizio dell’attività bancaria, e possono essere distinti in diversi tipi di rischi, a seconda che siano derivanti dall’interno o dall’esterno ed a seconda del loro grado di prevedibilità.
Organi di vigilanza per attività degli istituti di credito
Anche per quanto riguarda il controllo di tali tipi di rischi vi sono diversi tipi di organi di vigilanza, quali la Banca d’Italia, il CICR, il ministero dell’economia e delle finanze, che svolgono attività di vigilanza. In particolare gli organi di vigilanza devono sottostare ad alcune regole dettate da sia dall’art. 41 della Costituzione che stabilisce una riserva di legge in merito ai posteri di vigilanza sia dalle norme del testo unico bancario (t.u.b.).
L’art. 5 del T.U.B. stabilisce infatti quali siano i fini della vigilanza ossia individua quali siano i principi che dovranno essere sempre rispettati. Gli organi di controllo del sistema bancario dovranno esercitare i loro poteri di vigilanza seguendo principi di sana e prudente gestione, tenendo conto della stabilità complessiva del sistema, l’efficienza, la competitività del sistema finanziario e il rispetto delle norme in materia creditizia.
L’art. 6 prevede invece che le autorità creditizie esercitino i poteri in armonia con le disposizioni comunitarie, applicando regolamenti e decisioni della Comunità europea e provvedono a mettere in pratica le regole da applicare in materia creditizia e finanziaria. L’art. 7 del Tub prevede invece alcuni obblighi in materia di collaborazione tra le autorità di vigilanza dei vari paesi europei e le autorità di vigilanza del settore bancario e finanziario.
L’articolo stabilisce inoltre le finalità della vigilanza che devono essere sana e prudente gestione (come stabilito a livello comunitario) e pertanto in materia di rischi bancari avremo una gestione prudente quando questa sarà avversa al rischio. Altri indirizzi dettati dal T.u.b. riguardano la stabilità, l’efficienza, la competitività del sistema bancario.
L’art. 8 del t.u.b. prevede inoltre che venga pubblicato un bollettino di vigilanza con il quale sono pubblicati provvedimenti provenienti dalle autorità creditizie o altre pubblicazioni aventi carattere generale. I provvedimenti di vigilanza emessi dalla Banca d’Italia dovranno invece essere pubblicati all’interno della gazzetta ufficiale.
I rischi bancari
Per quanto riguarda i rischi bancari il rischio insito alla gestione è denominato rischio di esercizio, mentre i rischi esterni alla banca sono divisi in alcune macrocategorie:
- Rischio finanziario: Rischio che può derivare dallo squilibrio tra entrate ed uscite monetarie;
- Rischio economico: Rischio che deriva dalla circostanza che non vi sia equilibrio tra costi e ricavi di gestione;
- Rischio patrimoniale: In merito alle condizioni di solvibilità dell’istituto di credito.
- Rischio di investimento: rischio derivante dal grado di pericolosità dell’investimento tenuto conto delle variazioni dei cambi o dei tassi di interesse.
Dall’elencazione fatta sopra si deduce che i rischi bancari hanno tutti un grado più o meno elevato di instabilità e incertezza. Inoltre ogni rischio presenta delle componenti che possono incrementare o diminuire i rischi bancari, infatti:
- Nel rischio economico vi sono varie componenti che determinano il grado di rischio quali il rischio di insolvenza (un debitore potrebbe infatti dichiararsi insolvente e/o il patrimonio scarsamente aggredibile), il rischio di portafoglio, variabile in base alla composizione del portafoglio;
- Nel rischio finanziario il rischio è derivante da divergenze tra scadenze di attività e passività e da situazioni che comportino la vendita di attività o il trasferimento di passività. Il rischio è in questo caso che il realizzo sia inferiore a quanto preventivato, dal mancato rimborso di crediti, dalla decrescita della raccolta finanziaria.
- Nel rischio patrimoniale occorre anche considerare la capacità della banca di fare fronte agli impegni di lungo periodo e tale situazione è dipendente sicuramente dalle possibilità economica dell’istituto di credito ossia dalla solidità patrimoniale;
- Il rischio sistemico riguarda invece il rischio che lo stato di crisi di una banca possa propagarsi anche ad altri istituti di credito.