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Imu terreni agricoli: cosa cambia con la legge stabilità 2016?

In materia di esenzione Imu per i terreni agricoli la Legge di Stabilità 2016 ripristina il contenuto della Circolare Ministeriale 9/1993.

Esenzione Imu e legge di stabilità 2016

In base al dettato di tale disposizione per stabilire l’esenzione Imu per i terreni agricoli che non sono gestiti direttamente da coltivatori diretti del fondo o da imprenditori agricoli professionali (IAP) occorre dapprima effettuare una distinzione tra i vari Comuni per stabilire se l’esenzione è valida per l’intero territorio comunale o se l’esenzione è valida solo per una parte del territorio comunale (in quest’ultimo caso occorrerà inserire la dicitura PD – “parzialmente delimitato”).

Di conseguenza, a seguito delle modifiche introdotte dal dettato del comma 13 della legge di stabilità 2016, non è dovuta IMU per i terreni agricoli che:

Terreni di agricoltori professionisti

Naturalmente le fattispecie sopra elencate riprendono quanto previsto dalla precedente circolare dell’Agenzia Entrate. In base al dettato della nuova legge di Stabilità 2016 non si effettuano più differenziazioni tra terreni montani, terreni non montani e pianure. Pertanto a partire dal 2016 non verrà tenuto in considerazione l’elenco predisposto dall’Istat  e per l’identificazione sarà pertanto necessario rivolgersi agli uffici regionali competenti o all’Inps.

L’esclusione dal pagamento Imu è valida sia per le persone fisiche che per le società di persone, cooperative, società di capitali, anche a scopo consortile,  che sono considerate imprenditori agricoli professionali in possesso dei seguenti requisiti:

Per determinare il valore dei terreni agricoli occorrerà moltiplicare l’importo del reddito dominicale rivalutato del 25 %  per 135. Pertanto è abrogata la disposizione in base alla quale il valore dei terreni agricoli e dei terreni non coltivati, qualora posseduti da coltivatori diretti e IAP, deve essere moltiplicato per 75.

Resta tuttavia in piedi l’esenzione dall’assoggettamento Imu dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93, anche qualora gli immobili non siano ubicati nei comuni classificati come montani o parzialmente montani.

Di conseguenza, in virtù delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2016, l’Imu sarà pagata da: