In materia di esenzione Imu per i terreni agricoli la Legge di Stabilità 2016 ripristina il contenuto della Circolare Ministeriale 9/1993.
Esenzione Imu e legge di stabilità 2016
In base al dettato di tale disposizione per stabilire l’esenzione Imu per i terreni agricoli che non sono gestiti direttamente da coltivatori diretti del fondo o da imprenditori agricoli professionali (IAP) occorre dapprima effettuare una distinzione tra i vari Comuni per stabilire se l’esenzione è valida per l’intero territorio comunale o se l’esenzione è valida solo per una parte del territorio comunale (in quest’ultimo caso occorrerà inserire la dicitura PD – “parzialmente delimitato”).
Di conseguenza, a seguito delle modifiche introdotte dal dettato del comma 13 della legge di stabilità 2016, non è dovuta IMU per i terreni agricoli che:
- Ricadono all’interno di aree montane e collinari in base alla Circolare del Ministero n. 9 del 1993. (per le aree di collina si fa riferimento all’art. 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 31/12/1992 n,. 504);
- Sono di proprietà di coltivatori diretti del fondo o di proprietà di imprenditori agricoli professionali (IAP) regolarmente iscritti alla previdenza agricola. IAP e coltivatori diretti devono avere le caratteristiche dell’art. 1 del D. Lgs 29/03/2004 n. 99 ed avere l’iscrizione nella previdenza agricola;
- Sono terreni che sono vengono destinati in maniera inevitabile all’agricoltura, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali;
- Sono ubicati in sole minori come riportato nell’allegato A della legge n. 448/2001.
Terreni di agricoltori professionisti
Naturalmente le fattispecie sopra elencate riprendono quanto previsto dalla precedente circolare dell’Agenzia Entrate. In base al dettato della nuova legge di Stabilità 2016 non si effettuano più differenziazioni tra terreni montani, terreni non montani e pianure. Pertanto a partire dal 2016 non verrà tenuto in considerazione l’elenco predisposto dall’Istat e per l’identificazione sarà pertanto necessario rivolgersi agli uffici regionali competenti o all’Inps.
L’esclusione dal pagamento Imu è valida sia per le persone fisiche che per le società di persone, cooperative, società di capitali, anche a scopo consortile, che sono considerate imprenditori agricoli professionali in possesso dei seguenti requisiti:
- In base allo statuto occorre avere come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.;
- In caso di società di persone un socio dovrà essere in possesso della qualifica di IAP; nel caso di s.s.s. il requisito della qualifica IAP dovrà essere posseduto da un socio accomandatario e nelle società di capitali o cooperative dall’amministratore.
Per determinare il valore dei terreni agricoli occorrerà moltiplicare l’importo del reddito dominicale rivalutato del 25 % per 135. Pertanto è abrogata la disposizione in base alla quale il valore dei terreni agricoli e dei terreni non coltivati, qualora posseduti da coltivatori diretti e IAP, deve essere moltiplicato per 75.
Resta tuttavia in piedi l’esenzione dall’assoggettamento Imu dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93, anche qualora gli immobili non siano ubicati nei comuni classificati come montani o parzialmente montani.
Di conseguenza, in virtù delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2016, l’Imu sarà pagata da:
- Possessori o conduttori di terreni che non sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;
- Terreni posseduti o condotti da imprenditori agricoli professionali ma on iscritti alla rpevidenza agricola;
- Imu su fabbricati strumentali non rurali, perché non indicati nell’art. 9 comma 3-bis del D.L.. n. 557/93;
- Aree edificabili.