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Le agevolazioni fiscali per costituire una start up

In tema di agevolazioni fiscali delle start up la vigente legislazione ha previsto diverse misure incentivanti, soprattutto se le imprese riguardano le nuove tecnologie e pertanto possono essere definite innovative. Le start up innovative possono essere costituite tramite società di capitali, anche sotto forma di società cooperativa. Inoltre in base alle ultime disposizioni legislative le start up innovative possono essere costituite anche senza l’ausilio di un notaio. In particolare atto costitutivo e modifiche possono essere redatti su un modello predisposto dal Ministero dello sviluppo economico e poi successivamente sottoscritti tramite firma digitale.

In tema di iscrizione al Registro delle Imprese le start up innovative sono esonerate dal pagamento per cinque anni consecutivi dell’imposta di bollo e relativi diritti di segreteria, e dal diritto annuale che viene versate alle Camere di Commercio.

Detrazione irpef

Tra le agevolazioni fiscali più favorevoli, per chi investe in soggetti start up, troviamo il D.M. 30 giugno 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze che ha previsto alcune misure di favore di natura fiscale per le start up.  In sostanza viene prevista una detrazione Irpef dl 19 %, o una deduzione Ires del 20 % sull’importo delle somme investite, per gli investimenti in start up. Qualora le nuove aziende rientrino nel novero delle start up innovative (ossia abbiano vocazione sociale o sviluppino prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico) le percentuali di detrazione Ires ed Ires sono innalzate al 25 ed al 27 %.

Ricordiamo che per beneficiare della definizione di start up a vocazione sociale o di start up innovativa in ambito energetico occorre il rispetto di alcuni requisiti.

In particolare per la vocazione sociale l’impresa deve operare in via esclusiva in uno dei settori considerati di utilità sociale (previsti dall’art. 2, c.1 del D. Lgs 155/2006) che sono:

Per quanto riguarda la definizione di start up innovativa che commercializza solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico riguarda imprese che operano esclusivamente nei seguenti settori:

Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione ed il controllo dell’elettricità.

Non tutti i soggetti Ires hanno la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali della deduzione del 20 % dell’imponibile Ires. Infatti non potranno godere dell’agevolazione:

In base a quanto previsto dal D.M. 30 giugno 2014, così come modificato dall’art. 9 del Dl 76/2013 le detrazioni Irpef ed Ires sono riconosciute per i periodi di imposta dal 2013 al 2016 compresi.

Le condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali sono elencate dall’art. 5 del decreto ministeriale e sono:

Altre agevolazioni fiscali per le start up

Alle start up innovative è inoltre possibile applicare anche il dettato previsto dal D.L. n. 83 del 2012 ossia il credito di imposta per l’assunzione a tempo indeterminato di personale qualificato. Le imprese avranno la possibilità di accedere al credito di imposta attraverso la redazione di una istanza in forma semplificata ed in via prioritaria rispetto ad altri soggetti. L’agevolazione è concessa anche in riferimenti ai contratti di apprendistato.

Altre agevolazioni riguardano: