Le agevolazioni fiscali per costituire una start up

In tema di agevolazioni fiscali delle start up la vigente legislazione ha previsto diverse misure incentivanti, soprattutto se le imprese riguardano le nuove tecnologie e pertanto possono essere definite innovative. Le start up innovative possono essere costituite tramite società di capitali, anche sotto forma di società cooperativa. Inoltre in base alle ultime disposizioni legislative le start up innovative possono essere costituite anche senza l’ausilio di un notaio. In particolare atto costitutivo e modifiche possono essere redatti su un modello predisposto dal Ministero dello sviluppo economico e poi successivamente sottoscritti tramite firma digitale.

In tema di iscrizione al Registro delle Imprese le start up innovative sono esonerate dal pagamento per cinque anni consecutivi dell’imposta di bollo e relativi diritti di segreteria, e dal diritto annuale che viene versate alle Camere di Commercio.

Detrazione irpef

Tra le agevolazioni fiscali più favorevoli, per chi investe in soggetti start up, troviamo il D.M. 30 giugno 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze che ha previsto alcune misure di favore di natura fiscale per le start up.  In sostanza viene prevista una detrazione Irpef dl 19 %, o una deduzione Ires del 20 % sull’importo delle somme investite, per gli investimenti in start up. Qualora le nuove aziende rientrino nel novero delle start up innovative (ossia abbiano vocazione sociale o sviluppino prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico) le percentuali di detrazione Ires ed Ires sono innalzate al 25 ed al 27 %.

Ricordiamo che per beneficiare della definizione di start up a vocazione sociale o di start up innovativa in ambito energetico occorre il rispetto di alcuni requisiti.

In particolare per la vocazione sociale l’impresa deve operare in via esclusiva in uno dei settori considerati di utilità sociale (previsti dall’art. 2, c.1 del D. Lgs 155/2006) che sono:

  • Assistenza sociale o assistenza sanitaria o assistenza socio – sanitaria;
  • Settori della formazione e dell’istruzione, compresa formazione post universitaria e formazione extra – scolastica;
  • Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
  • Valorizzazione del patrimonio culturale;
  • Turismo sociale;
  • Servizi strumentali alle imprese sociali o ricerca ed erogazione di servizi culturali.

Per quanto riguarda la definizione di start up innovativa che commercializza solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico riguarda imprese che operano esclusivamente nei seguenti settori:

  • Fabbricazione di macchine per industrie chimiche o industrie petrolifere;
  • Fabbricazioni di forni o bruciatori o di apparecchi per la refrigerazione non di uso domestico;
  • Fabbricazione di pompe, altri rubinetti, compressori, motori e turbine, apparecchiature fluidodinamiche;
  • Fabbricazione di attrezzature per cablaggio, altri fili e cavi elettrici, pile ed accumulatori elettrici;

Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione ed il controllo dell’elettricità.

Non tutti i soggetti Ires hanno la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali della deduzione del 20 % dell’imponibile Ires. Infatti non potranno godere dell’agevolazione:

  • Le start up innovative che investono in start up innovative;
  • Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e società di capitali che investono in start up innovative;
  • Incubatori certificati.

In base a quanto previsto dal D.M. 30 giugno 2014, così come modificato dall’art. 9 del Dl 76/2013 le detrazioni Irpef ed Ires sono riconosciute per i periodi di imposta dal 2013 al 2016 compresi.

Le condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali sono elencate dall’art. 5 del decreto ministeriale e sono:

  • Possesso di una dichiarazione rilasciata dalla start up innovativa con la quale si stabilisce il rispetto del  limite dei conferimenti (pari a 2,5 milioni di euro) per l’anno di imposta in cui è stato fatto l’investimento.
  • Copia del piano di investimento della start up innovativa che contenga le informazioni previste in merito all’oggetto dell’attività, ai prodotti ed all’andamento previsto di fatturato e guadagni.;
  • Certificazione rilasciata dall’impresa ad alto contenuto innovativo che riguardi l’oggetto dell’attività qualora la detrazione riguardi investimenti in start innovative a vocazione sociale o che sviluppino prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Altre agevolazioni fiscali per le start up

Alle start up innovative è inoltre possibile applicare anche il dettato previsto dal D.L. n. 83 del 2012 ossia il credito di imposta per l’assunzione a tempo indeterminato di personale qualificato. Le imprese avranno la possibilità di accedere al credito di imposta attraverso la redazione di una istanza in forma semplificata ed in via prioritaria rispetto ad altri soggetti. L’agevolazione è concessa anche in riferimenti ai contratti di apprendistato.

Altre agevolazioni riguardano:

  • Per le start up innovative è inoltre possibile un innalzamento della soglia per la quale occorre il visto di conformità in caso di compensazione orizzontale dei crediti iva (si passa da 15 mila a 50 mila euro);
  • La non applicabilità della disciplina delle società di comodo. Di conseguenza qualora i ricavi siano “non congrui” o vi sia perdita fiscale sistematica la start up innovativa  non viene assoggettata alla disciplina delle società di comodo (Ires al 10,5 %, limitazioni credito iva, ecc.);
  • Particolari misure agevolative nel caso di copertura delle perdite civilistiche.