Nella disciplina del diritto commerciale la cambiale, la cui fonte normativa è il Regio Decreto 14 Dicembre 1933 n. 1669, è un titolo di credito la cui finalità è quella di rinviare un pagamento di un’obbligazione pecuniaria in un momento successivo a quello in cui viene emessa. La cambiale ai sensi dell’articolo 20 DPR 642/1972 è un titolo esecutivo se viene apposta l’imposta di bollo; pertanto deve essere applicata la dovuta aliquota (12 per mille) all’importo in euro sulla cambiale con arrotondamento dei centesimi. Il contribuente non fa altro che pagare l’imposta utilizzando la carta bollata per le cambiali e sul retro della stessa non fa altro che apporre le marche. Vediamo in questa guida come deve essere compilata dal punto di vista della prassi operativa e commerciale per consentire ai lettori di capire il funzionamento e la logica alla base di questo titolo di credito.
Titoli di credito: la cambiale nel diritto e nella prassi commerciale
La cambiale è il titolo di credito che vanta le più antiche origini; fin dall’epoca medievale, il soggetto che non era in possesso di liquidità per pagare la merce acquistata, rilasciava una promessa di pagamento rivolta al primo prenditore del titolo o a chi gli avesse presentato il documento (lettera di cambio). In tale modo il primo prenditore del titolo non era costretto ad attendere che maturasse il termine di scadenza per ottenere la somma dovutagli, ma poteva trasferire a terzi soggetti la cambiale utilizzandola come mezzo alternativo di pagamento per acquistare altre merci oppure poteva cederla ad un terzo che gli avrebbe pagato in anticipo l’importo contenuto nel documento, decurtato di una variabile a seconda dell’ampiezza del periodo necessario per la scadenza del termine di pagamento contenuto nella cambiale (c.d sconto della cambiale).
Ancora oggi, nella moderna epoca tecnologica, la cambiale assolve questa funzione di strumento di credito, rendendo al contempo possibile una rapida e sicura circolazione del diritto in essa incorporato. La sua disciplina è contenuta nel r.d. 14/12/1933 n.1669, la Legge cambiaria. Nel nostro ordinamento giuridico esistono due differenti tipi di cambiale: la cambiale tratta ed il vaglia cambiario (c.d pagherò cambiario). La cambiale possiede (oltre all’incorporazione del credito) diverse peculiarità, alcune delle quali sono comuni a tutti i titoli di credito, altre ad essa “tipicizzanti”:
- dotazione della letteralità completa nel senso che tutti gli elementi del diritto del credito sono e devono essere contenuti nel testo della cambiale,
- dotazione del requisito di autonomia,
- dotazione del requisito di astrattezza, nella cambiale non si fa menzione del rapporto sottostante, del rapporto che ha dato origine all’emissione del titolo. Ciò comporta che il rapporto sottostante all’emissione del titolo cambiario sia irrilevante ed opera solo ed esclusivamente solo rispetto a terzi prenditori della cambiale (i soggetti ai quali la cambiale viene girata) e non nei confronti del primo prenditore. Questa caratteristica non consente un uso assai vario: il titolo può essere emesso perché tra le parti è stato concluso un contratto di vendita o un contratto di mutuo.
- È un titolo all’ordine,
- è titolo esecutivo: il possessore, in caso di inadempimento del debitore, non è tenuto ad instaurare alcun giudizio diretto ad ottenere la condanna del debitore inadempiente al pagamento, potendo direttamente promuovere nei suoi confronti una procedura esecutiva. Va ricordato che la cambiale deve essere bollata fin dal momento della sua emissione, ecco perché è tornata di grande moda nei “prestiti cambiari”,
- è un titolo formale, essa deve essere redatta secondo i requisiti essenziali prescritti dalla legge cambiaria.
La cambiale viene formata utilizzando un apposito modulo messo in vendita dallo Stato, il cui prezzo comprende anche l’imposta di bollo, l’uso di questi moduli non è obbligatorio e si può formare una cambiale anche utilizzando un semplice foglio di carta, avendo l’accortezza di assolvere agli obblighi di natura fiscale. Se questi obblighi non sono assolti fin dall’origine, la cambiale è valida, ma non ha efficacia di titolo esecutivo; è comunque necessario regolarizzare la cambiale con i bolli per farla valere in giudizio (art. 104 l.c).