Per quanto riguarda il credito al consumo, il TUB (Testo Unico Bancario) ed il Codice del consumo forniscono diverse disposizioni normative volte a disciplinare tale tipo di istituto. In particolare gli articoli che vanno dal 40 al 43 si riferiscono al credito al consumo prevedendo anche un rinvio diretto al Testo Unico Bancario. Il credito al consumo negli ultimi anni ha assunto sempre maggiore importanza e sono stati sempre più i consumatori che hanno richiesto direttamente un prestito per i propri consumi personali.
Cos’è il credito al consumo
La legislazione vigente stabilisce che il credito al consumo è “la concessione di credito attraverso una attività economica e tale credito viene ripagato sotto forma di dilazione di pagamento” (articolo ripreso dall’art. 121 del Testo Unico Bancario).
In base a questa definizione è credito al consumo anche il credito effettuato da istituti di credito o istituti finanziari nei confronti di consumatori. Costituiscono inoltre credito al consumo:
- Prestiti finalizzati ossia i prestiti che sono erogati per effettuare l’acquisto di una vettura, di arredi, di imbarcazioni, di consulenze, viaggi, ecc. (beni e servizi in generale). Il finanziatore si preoccuperà di effettuare il pagamento direttamente al venditore quando si verifica la concessione di un prestito finalizzato;
- Qualora si richieda un finanziamento per uno scopo ben preciso (ad esempio prestiti per la fine degli studi, prestiti per altre giustificazioni, ecc.) con relativo versamento delle rate direttamente al finanziatore;
- Operazione cosiddette revolving (aperture di credito rotativo) associate ad una carta magnetica con la quale si ottiene un importo a credito che può variare in funzione di quanto richiesto dal consumatore;
- Operazione di cessione del quinto: Sono prestiti studiati per il personale dipendente (sia pubblico che privato) che offrono la possibilità di ottenere un prestito ripagabile con rata massimo pari ad un quinto dello stipendio.
Il Testo Unico Bancario e il credito
Non è considerato credito al consumo il finanziamento che non eccede un importo sotto 154,94 euro, o sopra 30.987,41 (tale tipo di range in ogni caso viene continuamente aggiornato), il credito che non ha interesse o onere (ad eccezione del rimborso delle spese), i finanziamenti che sono erogati per effettuare l’acquisto di una casa o di un terreno (tali tipi di finanziamenti sono detti mutui).
In particolare gli articoli che vanno dal 40 al 43 del Codice del Consumo riprendono le disposizioni legislative che già sono state inserite all’interno del Testo Unico Bancario (TUB) riprendendo quanto riportato dalle direttive 87/102/CEE, dalla Direttiva 88/90/CEE e 98/7/CEE.
Tra gli scopi principali del legislatore Comunitario vi è sicuramente quello di uniformare le varie legislazioni che vi sono all’interno degli Stati membri, prevedendo comunque un minimo di tutela per i singoli Stati.
L’art. 121 del Tub definisce cos’è il credito al consumo (articolo successivamente riportato all’interno del Codice del Consumo) dove si evince che il credito al consumo possa realizzarsi esclusivamente tra un soggetto professionista ed un consumatore finale.
Inoltre il punto 4 dell’art. 121 del TUB fornisce diverse fattispecie che non sono considerate credito al consumo, in particolare:
- Contratti di finanziamento che hanno degli importi sotto dei limiti stabiliti dal CiCR;
- Contratti di somministrazione;
- Prestiti che vengono rimborsati in una unica soluzione entro 18 mesi.
L’art. 123 al comma 1 prevede che per i contratti di credito al consumo dovrà essere applicato l’art. 116 del TUB per quanto riguarda la promozione all’interno di locali pubblici (in ogni caso è espressamente previsto che il finanziamento riporti il TAEG totale).
Il successivo art. 124 prevede alcuni requisiti che il contratto di credito al consumo deve avere, ossia forma scritta a pena di nullità e la consegna di una copia al consumatore.
Inoltre lo stesso articolo prevede che il finanziatore non potrà richiedere nessuna somma al consumatore ad esclusione di quelle previste nel contratto (pena la nullità di qualsiasi clausola contrattuale).