Per favorire gli utenti con situazioni creditizi sofferenti e con necessità economiche rilevanti esiste la possibilità, per lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, statali, privati e pensionati di accedere al credito senza vedere ridurre lo stipendio netto percepito. Per poter ottenere questo risultato è stato creato un legame tra due fonti di liquidità: il TFR e la cessione del quinto.
Conosciuto come liquidazione, il TFR (o trattamento di fine rapporto) può essere concesso in anticipo, al lavoratore dipendente, in determinate condizioni. L’articoli 2120 del codice civile specifica le modalità di accesso al trattamento di fine rapporto anticipatamente. Il datore di lavoro non può rifiutarsi di soddisfare tale richiesta e, tenendo conto degli aventi diritto e dei dipendenti totali, evade la stessa. La legge non permette di chiedere oltre al 70% del capitale versato e richiede che il lavoratore dipendente abbia un’anzianità di almeno 8 anni continuativi presso la stessa impresa.
La cessione del quinto la si può avere esclusivamente per ragioni di grande importanza che devono essere documentate nel dettaglio. Il prestito prevede la cessione del 20% ( un quinto ) dello stipendio netto percepito per prestazione di lavoro continuativa. Il D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 ( aggiornato dalla legge 14 maggio 2005 n. 80) descrive chi sono gli aventi diritto a tale forma di prestito, trattasi di lavoratori dipendenti, statali, parastatali o privati e pensionati. Per i lavoratori dipendenti privati, l’istituto bancario di riferimento può riservarsi di chiedere garanzie ulteriori.
La formula:
La cessione del quinto con l’anticipo del TFR è una forma particolare di prestito in cui la rata di restituzione del quinto viene saldata con l’anticipo del TFR. In questo modo il lavoratore dipendente non vedrà il proprio stipendio netto decrescere perché al saldo della rata del quinto provvede direttamente il datore di lavoro. L’istituto di credito, nonostante la grande documentazione richiesta, sarà propenso a concedere questa tipologia di prestito considerata la situazione di grande sicurezza in cui si trova, dato che la durata del quinto non può superare i 120 mesi con un massimo del 20% di erogazione del prestito, il valore del prestito stesso non può superare il 70% del valore del TFR versato e il lavoratore dipendente deve avere almeno 8 anni di anzianità continuativa, quindi all’atto pratico deve aver versato almeno 8 quote di TFR ( uno stipendio l’anno per otto anni). In caso di non adempimento l’istituto bancario potrà prelevare la restante parte del TFR fino all’estinzione del debito. Vediamo un esempio pratico:
Abbiamo un TFR di 12000 versato in 8 anni ( 1500 € annui ). La richiesta di anticipo del TFR non può superare il 70%, quindi 8400€. La somma delle rata della cessione del quinto non potrà superare gli 8400€ totali, quindi si tratterà di 28 rate da 300€ ciascuna versate direttamente dal datore di lavoro.
Requisiti:
- Lavoratore dipendente da almeno 8 anni ( Statale, parastatale, privato)
- Contratto a tempo indeterminato continuativo
- Pensionati con età inferiore ai 90 anni