Il garante: ruolo e requisiti economico- patrimoniali

In un contesto economico di crisi economica e di incertezza occupazionale, per chi decide di sottoscrivere u prestito finanziario, senza essere in possesso dei requisiti e di idonee garanzie richieste da banche e società di intermediazione creditizia, diviene molto difficile e quasi impossibile essere ritenuto un soggetto “bancabile” alla sottoscrizione di un prestito o d un mutuo. Dinanzi alla difficoltà da parte dei consumatori creditizi di reperire un prestito adatto alle proprie esigenze personali e per soddisfare il fabbisogno finanziario, se si vuole necessariamente vedersi erogato un prodotto creditizio dal sistema degli intermediari finanziari, occorre presentare una qualche forma di garanzia quale una polizza fidejussoria, una polizza assicurativa vita, una forma di rendita o di reddito alternativo, il TFR o un terzo soggetto garante. Il soggetto mallevadore o terza parte coinvolta nel contratto di prestito o di mutuo è una figura che ricopre un ruolo di rilevante responsabilità e, per questo, deve essere in possesso di determinati requisiti economico-patrimoniali. Egli deve accollarsi  tutto l’eventuale rimborso del debito contratto, qualora l’intestatario del prestito, per il quale ha accettato l’incarico, dovesse risultare insolvente e non adempiere puntualmente o correttamente l’obbligazione.

Il mallevadore: che ruolo ricopre nel prestito e requisiti necessari

Il mallevadore del prestito va a ricoprire un ruolo rilevante in un momento ben definito, quello in cui si va a sottoscrivere un prestito di breve o di medio-lungo termine. Quando un soggetto decide di accendere un finanziamento, sia mutuo che prestito, deve dimostrare all’istituto bancario o alla società creditizia di possedere i requisiti adatti e le giuste garanzie. E’ però possibile, molto spesso, che le garanzie non ci siano, oppure se presenti, risultino insufficienti ad onorare il prestito e l’ammontare esoso del finanziamento. L’istituto di credito o la società creditizia, qualora ci fossero dubbi sull’effettiva capacità di non adempiere alla fase di restituzione del piano ammortamento del prestito da parte del soggetto sottoscrittore, richiede la copresenza e la sottoscrizione di un terzo garante dei prestiti. Il mallevadore sarà colui che adempirà al pagamento delle rate, solo se chi ha acceso il finanziamento, non riuscisse a sostenere il pagamento delle rate di restituzione del prestito, secondo il piano di ammortamento concordato.

Il mallevadore del prestito deve necessariamente essere in possesso di requisiti ben definiti, in quanto il suo ruolo è rilevantissimo per l’adempimento dell’obbligazione assunta. Con la sua firma, infatti, si accolla consensualmente di adempiere ai pagamenti del prestito acceso da un’altra persona e di obbligarsi personalmente a sostenerli qualora il sottoscrittore non provveda. Si tratta certo di un impegno gravoso, in quanto può accadere che l’istituto di credito o la società creditizia che ha concesso il denaro possa esercitare l’azione di rivalsa su colui che è garante del prestito coinvolgendo le sue proprietà e fonti di reddito, polizze assicurative, rendite, abitazioni o immobili di proprietà, etc.. Per poter ricoprire il ruolo di mallevadore dei prestiti è quindi necessario che egli abbia una buona affidabilità creditizia ed uno stato reddituale/patrimoniale idoneo a sostenere i pagamenti delle rate come surrogato dell’intestatario del prestito.

Nel caso in cui si venisse a verificare l’inadempimento del prestito sottoscritto dal primo soggetto intestatario, l’istituto che ha concesso il prestito deciderà se esercitare azione di rivalsa sul garante dei prestiti: in questa situazione, il mallevadore non potrà esimersi dal rifiutare di pagare, in quanto ha firmato insieme al sottoscrittore e si è impegnato ad adempiere l’obbligazione. Tuttavia, a debito saldato, il mallevadore potrà rivalersi, per via giudiziale, chiedendo il rimborso di quanto egli ha dovuto versare surrogandosi al primo intestatario del prestito. E’ importante sapere che se il mallevadore del prestito dovesse rifiutarsi di ricoprire il ruolo per cui ha sottoscritto il contratto, andrà incontro alle stesse procedure di recupero del debito ovvero pignoramenti, recupero coatto, segnalazioni in centrale rischi, ecc.