Centrale rischi in Banca d’Italia, chiederla è più semplice di quanto si immagini

Banca d’Italia mette a disposizione sul proprio sito ufficiale la possibilità di accedere ai dati della Centrale dei Rischi: si tratta di un servizio che permette di conoscere i dati che banche e società finanziarie hanno segnalato sul conto dei propri debitori. Il servizio è gratuito. La Centrale dei Rischi è un sistema informativo, gestito dalla Banca d’Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che concedono ai loro clienti. La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie (intermediari), i quali comunicano mensilmente alla Banca d’Italia il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo. La Banca d’Italia fornisce mensilmente agli intermediari le informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato. La Centrale dei Rischi ha l’obiettivo di:

  • migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela
  • innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari
  • rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio.

La Centrale dei Rischi favorisce l’accesso al credito per la clientela “meritevole”: i dati della CR sono riservati, chi vuole conoscere la propria posizione presso la Centrale dei Rischi può rivolgersi alle Filiali della Banca d’Italia. Per la correzione di eventuali errori nelle segnalazioni, l’interessato deve rivolgersi direttamente all’intermediario.

Centrale dei Rischi: soggetti fruitori dell’accesso ai dati

Chi può fruire del servizio di accesso ai dati della Centrale dei Rischi? Il servizio di accesso ai dati può essere fruito dalle seguenti categorie di soggetti che ne fanno esplicita richiesta:

  • le persone fisiche a nome delle quali sono registrate le informazioni, oppure il loro tutore, curatore o erede (compreso il chiamato all’eredità)
  • le persone giuridiche, quali società, associazioni, enti e organismi, i cui dati possono essere richiesti da:
  • il legale rappresentante
  • il curatore fallimentare o altro organo di procedura concorsuale cui compete la rappresentanza delle società
  • il soggetto munito di “procura generale” o “procura speciale” e il difensore legale munito di “procura alle liti”
  • i sindaci e i revisori contabili di società, enti, ecc.
  • i soci di srl e i soci illimitatamente responsabili (per le società di persone, incluse quelle in accomandita), che possono conoscere i dati della società relativi al periodo in cui sono stati soci e a quello precedente al loro ingresso nella società.

Per quanto concerne la modalità di richiesta per accedere a servizio, il modulo di richiesta può essere scaricato da questa pagina o ritirato presso le Filiali della Banca d’Italia. L’interessato deve:

  • compilare il modulo e firmarlo
  • allegare al modulo la fotocopia leggibile del proprio documento di identità nel caso di richiesta inviata a mezzo posta, fax, posta elettronica certificata (PEC) o presentata allo sportello senza la sottoscrizione in presenza dell’addetto.

La richiesta può essere inviata a una delle Filiali della Banca d’Italia per posta, posta elettronica certificata (PEC) e fax, oppure consegnata di persona o tramite un delegato. La Banca d’Italia invia i dati per posta o per posta elettronica certificata (PEC); i dati possono essere ritirati allo sportello delle Filiali della Banca d’Italia anche da un delegato che porti con sé la delega e la fotocopia leggibile del documento di identità del delegante. La delega per il ritiro dei dati si può scaricare da questa pagina o ritirare presso le Filiali della Banca d’Italia. E’ possibile richiedere l’intervento della Banca d’Italia per ottenere da banche e società finanziarie lo scioglimento del legame societario da società di persone per i soci che abbiano ceduto la loro quota sociale, siano stati esdebitati o nel caso in cui la società sia stata cancellata dal Registro delle Imprese. Gli intermediari finanziari possono consultare le informazioni della Centrale dei Rischi al massimo per gli ultimi 36 mesi.