Franchising: costi, vantaggi e prestiti più convenienti

FRANCHISING costi, vantaggi e prestiti più convenienti

Il franchising è un contratto tra una casa madre (affiliante) e un affiliato, che tutela dai rischi totali entrambi le parti. Alla casa madre permette di espandersi senza però incorrere nelle normative antitrust che non consentono di avere il monopolio sul mercato con quote illimitate facenti capo a una singola società e, all’affiliato, di avvalersi di un marchio già conosciuto per intraprendere l’attività di impresa con gli innegabili vantaggi che si hanno commercializzando beni e/o servizi di prodotti già noti. In pratica,  il negozio in franchising è proprietà di un soggetto diverso (affiliato)  da colui che detiene il marchio di distribuzione e tutti i costi relativi alla nascente  struttura sono di competenza dell’affiliato con un notevole vantaggio per l’affiliante non soltanto in termini di rischio ma anche di economia.

Il sistema dell’affiliazione

Per far si che il negoziato avvenga a perfetta regola d’arte, bisogna attenersi a quanto disposto dalla legge e dal legislatore che regolano la materia, in primis all’articolo 1 della Legge 129/2004 che definisce l’affiliazione commerciale come “il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, dietro corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”. L’art. 1 della legge n. 129/2004 prevede inoltre la definizione dei seguenti punti del contratto di franchising:

il know-how come patrimonio segreto, sostanziale ed individuato di conoscenze pratiche non brevettate dell’affiliante;

il diritto d’ingresso (entrance fee) quale cifra fissa che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di franchising;

le royalties come una percentuale commisurata al giro d’affari o in quota fissa, periodicamente dovuta all’affiliante;

beni dell’affiliante: i beni prodotti dall’affiliante o secondo le sue istruzioni sono contrassegnati dal nome dell’affiliante.

Il Contratto

Ma non si esaurisce tutto con quanto indicato nell’articolo 1 della citata legge, infatti all’art. 3, sono previste le modalità di sottoscrizione del contratto di franchising che deve essere stipulato obbligatoriamente affinché sia valido per iscritto sotto pena di nullità e deve contenere le seguenti condizioni:

  • l’ammontare degli investimenti iniziali e delle eventuali spese di ingresso;
  • le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;
  • l’ambito dell’eventuale esclusiva territoriale;
  • la specifica descrizione del know-how;
  • l’indicazione dei servizi d’assistenza tecnica e commerciale, di progettazione e allestimento e formazione offerti dall’affiliante;
  • le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto;
  • la durata che, qualora sia convenuta a tempo determinato, non dovrà essere inferiore a tre anni.

Inoltre il legislatore ha disposto degli obblighi precontrattuali specifici a carico dell’affiliante a tutela dell’affiliato che prevedono l’obbligatorietà da parte dell’affiliante di fornire al futuro probabile affiliato, almeno trenta giorni prima della stipula del contratto, una copia dello stesso corredata da una serie di documenti che si riportano sinteticamente di seguito:

  • i principali dati relativi all’affiliante e, previa richiesta sempre molto opportuna, copia dei suoi bilanci degli ultimi tre anni;
  • l’indicazione dei marchi utilizzati con il relativo titolo giustificativo (registrazione, deposito, licenza concessa da terzi o documenti comprovanti il concreto utilizzo);
  • una sintetica descrizione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto del contratto di franchising;
  • la lista degli affiliati attuali e della variazione degli stessi negli ultimi tre anni;
  • la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari a carico dell’affiliante.

Sono poi previsti ulteriori obblighi a carico di entrambe le parti disciplinati dagli artt. 5 e 6 della legge n. 129/2004 che possono essere sintetizzati come principio reciproco del rispetto, della correttezza e della buona fede nell’espletamento delle trattative. La falsità delle informazioni trasmesse riguardo le pratiche preliminari per portare a termine la trattativa possono far ritenere nullo il contratto.

Ovviamente, per sostenere l’approccio e la realizzazione di tali progetti e non disponendo della liquidità necessaria, è possibile contrarre un prestito. Per trovare quello più conveniente e a misura è consigliabile  espletare una prima ricerca on-line che consenta il confronto immediato tra più realtà senza dispendio di tempo ed energie. Una volta individuato quello che in apparenza è il più confacente alle proprie esigenze in termini di restituzione di importo e durata di tempo è opportuno richiedere un preventivo che contenga tutte le clausole, comprese eventuali penali per mancato risarcimento di una o più rate,  per evitare possibili sgradite sorprese.