Prestiti personali: chi contattare per chiarimenti e reclami

Nel caso in cui abbiate in essere un prestito personale o lo vogliate sottoscrivere e non sapete a chi rivolgevi per porre le vostre domande, avere delucidazioni, sciogliere dubbi e presentare reclami, siete nel posto giusto: ecco la guida utile per i consumatori creditizi che vogliono ottenere spiegazioni in merito ai prestiti personali. Negli ultimi tempi, sembra che i prestiti personali siano tornati a crescere ed il dinamismo di questa domanda di credito al consumo ci porta inevitabilmente a riflettere su quali siano i diritti dei consumatori dei prodotti creditizi alla luce della disciplina normativa contenuta del Testo Unico Bancario (Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385).

Prestiti personali: informativa contrattuale

Per quanto concerne la fase prettamente contrattuale, il novello testo del TUB (art. 125 bis, comma 1, TUB) inizia con il ribadire il requisito della forma scritta ad substantiam che era già previsto nella previgente disciplina (art. 117, comma 1 e 3 TUB). Il contratto dovrà, inoltre, contenere necessariamente le informazioni essenziali dell’operazione, il cui compito di individuazione è stato affidato alla Banca d’Italia. Tra di esse saranno ricomprese quelle informazioni per le quali la precedente normativa prevedeva la mandatory disclosure: importi e scadenza delle singole rate, TAEG e condizioni della sua modificabilità, eventuali garanzie o coperture assicurative richieste. E’ inoltre sancita la nullità del contratto di credito in caso di mancanza delle informazioni essenziali concernenti:

  • il tipo contrattuale,
  • le parti
  • l’importo totale del finanziamento
  • le condizioni di rimborso.

E’ disposta la nullità delle clausole contrattuali, le quali devono essere considerate come apposte, che facciano riferimento agli usi per la determinazione dei saggi di interesse e delle altre condizioni praticate, nonché la nullità delle clausole che prevedano tassi o condizioni più sfavorevoli per i consumatori di quelli pubblicizzati (art. 117, 6 comma TUB, cui fa rinvio al nuovo art. 125 bis, 2 comma TUB). Per tutte le informazioni, il consumatore deve rivolgere le proprie richieste direttamente alla società creditizia o alla banca presso la quale ha acquisito l’informativa pre-contrattuale e ha erogato il credito. In caso di reclamo, questo deve essere inoltrato tramite lettera raccomandata A/R oppure via posta elettronica certificata (PEC) all’ufficio reclami del creditore, il quale è tenuto a rispondere al consumatore entro 30 giorni. Se questo ufficio non risponde o se la risposta è incompleta o non soddisfa appieno il consumatore del credito, il cliente può fare ricorso all’Arbitro bancario finanziario (ABF), Autorità di risoluzione delle controversie fra clienti del credito e intermediario del credito: tra le ragioni per le quali i consumatori si rivolgono all’ABF ci sono spesso le segnalazioni alle centrali dei rischi e il diritto di recesso.

Consumatori creditizi: diritto di recesso

Un tale beneficio per il cliente non è l’unico aspetto interessante della normativa in quanto con la stessa si introduce un altro strumento in materia di recesso. Se prima della riforma era possibile recedere dal contratto di finanziamento entro 14 giorni solo se questo fosse stato concluso a distanza o fuori dai locali commerciali, oggi il consumatore può recedere dai contratti di finanziamento entro 14 giorni dalla stipula in qualsiasi caso e senza addurre motivazioni particolari se non il semplice ripensamento, e tenendo presente che, ove già erogate somme da parte del finanziatore, il consumatore dovrà restituire nei 30 giorni successivi, il capitale e gli interessi maturati fino a quel momento nonché le tasse dovute. Al consumatore non potrà essere richiesta altra somma a titolo di penale; il recesso dal contratto di finanziamento non comporterà automaticamente il recesso dal contratto d’acquisto del bene dal quale si potrà recedere entro 10 giorni a condizione che sia stato concluso fuori dai locali commerciali o tramite tecniche di comunicazione a distanza.