Sempre più spesso si concludo nell’arco di una giornata diverse transazioni commerciali e finanziarie mediante il ricorso della moneta elettronica, valido surrogato della moneta cartacea e legale. Con il neologismo “moneta elettronica” si deve intendere “un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente” (art. 55, lett. h ter della Legge n. 39 del 1 marzo 2002, attuativa della Direttiva 2000/46/CE). Vediamo di chiarire meglio in questa non tanto la prassi commerciale quanto la normativa sottostante e gli elementi essenziali del negozio giuridico che caratterizzano questi nuovi strumenti di moneta del commercio elettronico.
Strumenti di moneta elettronica: identificazione delle tipologie nella prassi operativa
Per quanto concerne gli strumenti di moneta elettronica attualmente in circolazione nella prassi commerciale sono i seguenti:
- le carte di pagamento di tipo prepagato o carte revolving;
- i conti di tipo prepagato (i c.d. borsellini elettronici);
- le carte di credito collegate ad un conto corrente bancario intestato al titolare della carta, che viene addebitato dall’emittente con la somma delle spese effettuate dal titolare o del denaro contante prelevato. L’addebito delle spese sostenute avviene nei termini e alle condizioni economiche stabilite nel contratto tra il titolare e l’emittente nell’intervallo di tempo che intercorre tra l’acquisto del bene/servizio presso l’esercente di commercio convenzionato e l’addebito della somma sul conto corrente del titolare,. Il soggetto emittente della carta paga l’esercente per conto del titolare della carta e concede credito al possessore della carta, ciò comporta l’addebito di interessi passivi e i più elevati oneri economici delle carte di credito rispetto alle carte di debito e alla moneta elettronica;
- le carte di debito collegate ad un conto corrente bancario intestato al titolare della carta, che viene addebitato dal soggetto emittente al momento della transazione, con ogni singolo importo speso o prelevato dal titolare. Quando il conto corrente al momento dell’addebito non presenta un saldo sufficiente, il correntista si trova a pagare alla banca le spese previste dagli ulteriori negozi giuridici da lui firmati con l’istituto di credito (interessi passivi del conto corrente, commissioni di massimo scoperto del fido, ecc.).
Carte di credito e di debito: condizioni contrattuali
Per quanto concerne l’oggetto dell’accordo contrattuale che viene siglato tra soggetto emittente e titolare della carta dà diritto allo stesso sottoscrittore di ottenere:
- la fornitura di merci e/o servizi, da parte degli esercizi convenzionati, senza pagamento in contanti all’atto della fornitura stessa, ma soltanto con la sottoscrizione della memoria di spesa o di documento equipollente, che sono irrevocabili, o con altre specifiche modalità indicate dalla Banca,
- l’anticipazione di contante dalla Banca o da altre Banche convenzionate,
- pagamenti a distanza e con voucher
- sottoscrizione di pagamenti ricorrenti
- la possibilità per il titolare di disporre accrediti sul conto corrente di regolamento della carta utilizzando il credito disponibile sulla stessa.
Per quanto concerne il rinnovo delle carte, le Carte di credito di debito sono rilasciate dalla Banca per un periodo normalmente di un anno e rinnovate, di regola, per un periodo di tre anni, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo. È tuttavia in facoltà della Banca prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo. Il periodo di validità è quello comunicato dalla Banca e/o che risulta indicato sulle Carte.
In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute dal Titolare, come nel caso in cui le disponibilità del conto corrente siano in tutto o in parte insufficienti, il Titolare è obbligato a corrispondere alla Banca una penale nella misura indicata nel contratto sottoscritto, applicata ogni mese e calcolata giornalmente dalla data dell’estratto conto e fino al giorno dell’effettivo pagamento oltre alle maggiori spese ed al risarcimento degli ulteriori danni dipendenti dall’inadempimento. Resta ferma, in tali casi, la facoltà della Banca di risolvere immediatamente il contratto, dandone comunicazione al Titolare.
Contratto Carte di credito e di debito: modifica unilaterale delle condizioni ed invio comunicazioni
La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto nonché le relative informazioni, con preavviso minimo di 60 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro lo stesso termine senza spese ed altri oneri; inoltre, le comunicazioni possono essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi al domicilio o all’indirizzo di posta elettronica indicati dal Cliente nel presente contratto. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso, nei predetti termini, da parte del Titolare le modifiche si riterranno accettate. Le modifiche dei tassi conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione da parte della Banca. La Banca mette a disposizione del Titolare gratuitamente le informazioni relative alle operazioni eseguite dal Titolare stesso con la propria carta. Le parti concordano il canale che sarà utilizzato per ottenere le predette informazioni.
Contratto Carte di credito e di debito: costi
Per quanto concerne le condizioni economiche del servizio è bene valutare il dettaglio riportato sul Foglio informativo che include tutti gli oneri economici posti a carico del Titolare per l’utilizzo dello strumento di pagamento; relativamente alle condizioni economiche in ipotesi di utilizzo della Carta con modalità di rimborso revolving, si rinvia alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori. Prima di firmare il Contratto è necessario leggere attentamente sia il Foglio informativo che le Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori.