Il Decreto varato sull’Anti Credit Crunch ovvero sull’inasprimento delle condizioni di credito (decreto legislativo n 83/2015), ha sancito regole meno severe per i soggetti debitori dato che, con la previgente normativa il soggetto creditore poteva sottoporre a pignoramento il conto corrente, e poteva pignorare fino al limite del quinto le retribuzioni, ora con il novello dettato normativo sembra che la legislazione emanata sia a favore del debitore, in materia di pignoramento delle somme depositate sul suo conto corrente. Con l’entrata in vigore dell’Anti Credit Crunch recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria (GU n.147 del 27-6-2015), non possono essere più aggrediti gli importi inferiori al minimo indispensabile per il vivere quotidiano, corrispondenti all’assegno sociale (448,52 euro) aumentato della metà per un totale di 672,78 euro. Le pensioni che non raggiungono tale soglia non possono essere oggetto di pignoramento, mentre la parte che eccede il limite di 672,78 euro può essere pignorata per un quinto. Qualora le somme fossero versate nel conto corrente prima dell’esercizio dell’azione pignoratizia, il “prelievo forzoso” può essere espletato esclusivamente su importi corrispondenti al tre volte l’importo dell’assegno sociale (1.345,56 euro).Qualora, l’accredito avvenga in concomitanza al pignoramento o in una fase successiva, il sequestro non può eccedere l’importo di un quinto.
Conto corrente: il pignoramento verso terzi
Secondo il dettato normativo, possono essere pignorati i crediti del debitore verso soggetti terzi, quali: stipendi, pensioni, crediti bancari (conto corrente), utili aziendali del libero professionista, provvigioni. Possono essere pignorate anche cose del debitore che sono conservate o utilizzate da terzi. In linea generale, il principio base e fondamentale è che i crediti possono essere interamente pignorati, ma il legislatore ha posto alcuni limiti per esercitare il pignoramento di stipendi/salari: infatti, le somme dovute dai privati a titolo di stipendio/salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento (TFR), possono essere pignorate entro il limite della misura di un quinto (20%). Anche i crediti alimentari possono essere pignorati fino ad un limite massimo del 30% (impiegati pubblici) e fino al 50% (impiegati privati); il limite del 50% non può essere mai superato. Anche le pensioni sono pignorabili e per quanto concerne i crediti impignorabili vengono elencati nell‘articolo 545 codice di procedura civile.
La forma più importante di pignoramento presso terzi concerne quello relativo al pignoramento dello stipendio: le somme creditizie che il soggetto debitore vanta nei confronti di un terzo (datore di lavoro) vengono pignorati ed il ricavo viene corrisposto al creditore procedente. Nella prassi spesso si assiste ad una fattispecie e casistica del genere: Tizio deve a Caio una certa somma di denaro, Tizio non può o non vuole pagare; perciò Caio pignora lo stipendio a Tizio, il quale vanta dei crediti verso il suo datore di lavoro per il lavoro prestato. A seguito del pignoramento solo una parte di questo credito può essere pagato a Caio. Se è già in corso un pignoramento dello stipendio nella misura di un quinto (20%), gli altri soggetti creditori per poter pignorare nuovamente lo stipendio del soggetto debitore, devono attendere che il pignoramento in atto giunga a termine.
Questa fattispecie è quella che all’articolo 491 del Codice civile viene definita “pignoramento presso terzi” e prevede il pignoramento di un credito con un’azione diretta sul conto corrente. Se un correntista è un soggetto debitore di un determinato saldo e non possiede beni immobili o materiali, il soggetto creditore ha la possibilità di prelevare i fondi necessari per soddisfarsi fino alla copertura del saldo direttamente dal conto corrente del debitore. Nel caso in cui il saldo contenuto nel c/c fosse sufficiente a coprire il debito, il pignoramento sul conto corrente concernerà solo la cifra necessaria a coprirlo; in caso contrario, se il conto corrente presenta un saldo inferiore al debito, il creditore può esercitare azione di pignoramento sulla pensione o sull’accredito dello stipendio, pignorandoli direttamente dal c/c.