Un problema che concerne il sistema bancario e creditizio e che assilla la mente di tutti coloro che hanno contratto un prestito o un mutuo, concerne le sorti della durabilità e del piano di ammortamento di un prodotto creditizio a medio-lungo termine. Non è assolutamente una banalità ma un quesito degno di essere sviluppato ed approfondito concerne il destino del contratto di prestito a medio-lungo o breve termine che abbiamo in corso con un istituto di credito o una società finanziaria che accusi problemi di fallimento. In effetti, nel sistema bancario non si può parlare di fallimento, al pari, di ogni altra società o azienda privata ma, la disciplina del diritto commerciale e fallimentare, parla di procure di amministrazione straordinaria. Vediamo in questa guida la disciplina dettata in materia bancaria e creditizia sull’amministrazione straordinaria e sulle sorti del contratto di finanziamento in corso di svolgimento quando un istituto di credito viene sottoposto a procedura di liquidazione.
Comparto bancario: disciplina sull’amministrazione straordinaria secondo il TUB
Ecco la disciplina in materia bancaria e creditizia sull’amministrazione straordinaria, riservata agli istituti di credito, cifrare articoli 70 e seguenti; l’amministrazione straordinaria comporta lo scioglimento degli organi della banca, ai quali si sostituiscono uno o più commissari straordinari assistiti da un comitato di sorveglianza. In virtù della riforma dell’art. 71 del TUB intervenuta a seguito dell’entrata in vigore del d.lg. 4.8.1999 n.342, il legislatore ha introdotto una previsione circa i requisiti di onorabilità degli organi dell’amministrazione straordinaria Con l’aggiunta di un 6° comma all’art. 71 si stabilisce che “agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell’art. 26”. Pertanto anche gli organi dell’amministrazione straordinaria devono possedere requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’art.17, comma 3, della l. 23.8.1988 n.400. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. L’amministrazione straordinaria dura per il periodo massimo di un anno, eccezionalmente prorogabile di altri sei mesi(art. 70 comma 5) e può concludersi con il superamento della situazione di crisi e la ricostituzione degli organi della banca (art.75) oppure con la liquidazione coatta della medesima. Da segnalare, tra l’altro, la sospensione dei pagamenti di cui all’art. 74 TUB, fatto salvo quanto detto a proposito della normale procedura di amministrazione straordinaria, agli artt. 70 e seguenti.
Banche sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria: quali riflessi sul contratto di finanziamento
Con l’introduzione del Decreto “Salva Banche” attraverso il quale si è potuto salvare Banca Marche, Banca Etruria, Carichieti e CariFerrara, si è sancito che il salvataggio degli istituti di credito in difficoltà sia, adesso, a carico degli investitori e non più a carico dei bilanci pubblici e delle casse dello Stato e dell’intervento pubblico. Si tratta di un provvedimento legislativo che ha “rivoluzionato” il comparto bancario e ha impattato, inevitabilmente, sul destino dei correntisti, degli investitori e dei risparmiatori. Quando una banca è sottoposta ad una procedura di liquidazione, oltre alla perdita dei posti di lavoro, si apre il problema annoso sulle ripercussioni (letali) sull’economia e sui mercati borsistici e finanziari. Tuttavia, sebbene vi siano ripercussioni negative e piuttosto preoccupanti per il sistema economico nazionale, i contratti di prestito e di finanziamento sottoscritti tra banca e soggetto sottoscrittore, sia privato che aziendale, rimangono in essere, senza alcun tipo di ripercussione sul piano di rimborso e di ammortamento dato che, la riorganizzazione ed il consolidamento delle strategie che concerne i grandi gruppi bancari, portano l’istituto creditizio in affanno ad essere inevitabilmente “incorporato” o fuso sotto l’egida di una holding madre, capogruppo e di altre banche o società finanziarie “satellite” o figlie che dipendono dalla capogruppo mediante incroci di pacchetti azionari e societari e mediante politiche di direzione, di coordinamento e di gestione. Per questo si consiglia di visionare la disciplina legislativa redatta in materia di bilancio del gruppo bancario, IAS 39.