Prestito sociale Coop, le caratteristiche

Grazie ai fondi messi a disposizione dagli stessi soci in un deposito ad hoc detto deposito del risparmio, Coop è in grado di offrire ai soci e ai loro consorzi un prestito sociale a tutela dei loro risparmi. Attraverso il prestito sociale i soci prestatori ricevono dalla cooperativa un rendimento sul capitale, con tassi di interesse remunerativi e vantaggiosi. Chiaramente si tratta di una forma creditizia riservata a realtà sociali di tipo cooperativo, non accessibile ai fini di privati cittadini.

Che cos’è un prestito sociale

Il prestito sociale è in tutto e per tutto una forma di autofinanziamento corrisposta dai soci di una cooperativa, al fine di ottemperare alla propria missione mutualistica e, al contempo, alla ragione sociale della fondazione. Emissione, durata e remunerazione di un prestito sociale sono parole chiave nei regolamenti emanati dal CDA e accolti dai soci al momento della sottoscrizione.

Di norma, per il conseguimento esclusivo dell’oggetto sociale, le società cooperative non di credito possono raccogliere “finanziamenti” tra i propri soci per una quota massima prefissata dal Ministero del Lavoro; ad esempio, per avere un’idea, nelle cooperative con meno di 50 soci il tetto di raccolta totale non può superare il triplo del patrimonio e il tasso di interesse non può essere superiore a quello del Buono fruttifero postale aumentato del 2,5%. E’ importante ricordare che la ragione di tanto zelo nel fissare direttive e limitazioni deriva dal fatto che l’esercizio abusivo della raccolta di risparmi rimane sempre e comunque un reato penalmente perseguibile; pertanto, non è fattore di secondo ordine stabilire le giuste linee di confine.

Le cooperative più grandi e rilevanti negli anni hanno imparato a ricorrere sempre più spesso ai prestiti sociali; Coop ne è un esempio. Il prestito sociale Coop è inquadrato dal punto di vista normativo come una tipologia di autofinanziamento sui generis, vincolato a obblighi legislativi propri e limitazioni particolari.

Il prestito sociale Coop è stato regolamentato per la prima volta tramite l’articolo 12 della legge n° 127 del 1972 e dell’articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n°601 (modificato a sua volta dall’articolo 10 della Legge n°59/1992); la legge fissa:

  • un importo massimo finanziabile di 72 180 euro per socio, in relazione alle cooperative operanti nei settori agricolo, edile e produttivo;
  • una copertura fino ad un massimo di 36 090 euro (con aggiornamento a cadenza triennale sulla base dell’indice Istat di beni al consumo), per le altre tipologie di cooperative non incluse nel precedente elenco.

Le direttive guida sulle modalità di gestione di un prestito sociale sono presentate nel regolamento delle cooperative aderenti all’ANCC, con annesse sanzioni in caso di violazioni e indicazioni procedurali in caso di inadempienze.

Finalità del prestito sociale Coop

Il prestito sociale Coop permette ai soci di depositare i propri risparmi all’interno di un fondo tendenzialmente sicuro, senza perdere la possibilità di riscattare i medesimi per un’attività di utilità collettiva: le quote versate, infatti, possono essere restituite in qualunque momento, purchè destinate esclusivamente all’attività svolta dalla cooperativa.

Tramite il prestito, ogni singolo socio può contribuire allo sviluppo della cooperativa, acquisendo oltre alla gratificazione per il suo status servizi aggiuntivi a titolo gratuito.

I vantaggi per un socio prestatore

Tra i principali vantaggi dell’offerta figurano:

  • affidabilità e trasparenza: il denaro raccolto con il prestito sociale viene investito in prodotti finanziari a basso rischio, quasi in toto prontamente liquidabili; una buona quota delle risorse è dirottata su investimenti stabili (titoli governativi dei principali Paesi Europei), mentre la percentuale di investimenti in titoli azionari rimane contenuta;
  • partecipazione attiva: costi, sconti, opportunità lavorative, buoni e iniziative collettive;
  • nessun costo: il prestito sociale non comporta spese nè per la tenuta, nè per versamenti e prelievi; per l’apertura è richiesta una quota forfettaria massima di 5 euro;
  • tassi concorrenziali