Secondo l’associazione Altroconsumo per difendersi dagli agenti di recupero crediti è necessario essere consapevoli del significato da attribuire al cosiddetto “stalking creditizio”, con cui ci si riferisce agli atteggiamenti persecutori adottati dagli agenti di recupero crediti che, a seguito della forte crisi, non riescono più a riscuotere tutti i debiti anche a causa del fisco e delle obbligazioni; si tratta degli sms, delle lettere, degli avvisi, delle minacce di espropriazioni o pignoramenti immobiliari, delle telefonate ai parenti, ai datori di lavoro, al coniuge spesso preregistrate finalizzate a mettere a conoscenza costoro del debito, dell’affissione di avvisi di mora sulla porta del debitore, delle sollecitazioni di pagamento visibili da tutti, delle lettere che riproducono perfettamente i loghi del Ministero delle Finanze, dei tribunali, di Equitalia, dello spauracchio dell’autorità giudiziaria e dell’iscrizione alla Centrale Rischi di Banca d’Italia ed in generale di tutti quegli atteggiamenti vessatori che minano la riservatezza dei cittadini.
Il caso GE.RI. ed Elliot
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito delle innumerevoli segnalazioni di comportamenti scorretti, ha sospeso le attività della società GE.RI. Gestione Rischi Srl e della Elliot Srl che sembra abbiano sollecitato tramite posta, email, sms, telefonate il pagamento di alcuni crediti infondati, non dettagliati e prescritti ad alcuni malcapitati, su richiesta della Elliot che aveva acquisito la titolarità di alcuni crediti di un gruppo di professionisti. Alla fine alla GE.RI. è stato vietato di continuare qualsiasi attività di recupero crediti ed è stata imposta una sanzione di 205000 euro. Ciò dimostra che è possibile rivolgersi all’autorità competente e chiedere il danno patrimoniale per violazione della propria riservatezza. Ciò è stato dimostrato dalla sentenza emanata dal Tribunale di Chieti nr. 883 del 2012 con cui un cittadino ha subìto la violazione della sua privacy tramite telefonate ed sms relativi al suo debito su numeri diversi dal suo.
Comportamenti illeciti
I legali avvertono che è necessario che gli agenti di recupero crediti rendano sempre visibile il numero da cui stanno chiamando, pertanto le telefonate da numeri anonimi devono essere rese note relativamente al chiamante ed all’operatore contro cui si deve poter sporgere denuncia in caso di abusi ed illeciti. Inoltre non deve essere possibile telefonare sul posto di lavoro o nelle abitazioni dei parenti, non si deve aprire la porta se qualcuno si spaccia per esattore della società di recupero crediti e non si deve dare spiegazione del proprio comportamento, se i propri dati non sono stati forniti al soggetto creditore si deve poter sapere come ne siano venuti in possesso e chi è il titolare del trattamento dati che li ha concessi alla società. Se la società di recupero crediti continua ad insistere sul pagamento del debito, si ha il diritto di richiedere la cancellazione dei dati dalle banche dati.
Vademecum del Garante della Privacy
Secondo un’indagine di Unirec, l’Unione nazionale delle imprese di recupero, gestione e informazione del credito, le pratiche gestite dalle società di recupero crediti nel 2014 avevano un valore di più di 56 miliardi di euro di cui solo 10 sono stati recuperati, mentre nell’ultimo anno c’è stato un aumento del 16%; ciò al fine di ottenere delle ottime provvigioni e di raggiungere maggiori percentuali di denaro recuperato sui debiti ancora da estinguere, a fronte di espropri o pignoramenti immobiliari inesistenti e di provvedimenti del giudice non emanati affatto. Il Garante della Privacy ha pertanto elaborato un vademecum che indica i dati personali che possono essere trattati nell’attività di recupero crediti, quali sono invece le pratiche illecite, come si devono conservare i dati, qual è il diritto alla riservatezza del debitore; l’unico potere che hanno i consumatori, come più volte rimarcato del resto da Altroconsumo, è la corretta informazione sui propri diritti. Possono essere utilizzati il codice fiscale, il recapito telefonico del solo debitore, la somma dovuta.