Il sistema bancario e creditizio italiano è normato e disciplinato dalle fonti contenute nel TUB Testo unico in materia bancaria e creditizia e dalle Circolari e leggi che sono emanate da Banca d’Italia per revisionare l’intero impianto legislativo e per ammodernare il comparto ed il funzionamento operativo degli istituti di credito, i quali si trovano ad operare in un ambiente più competitivo e sfidante. La normativa sulla trasparenza bancaria è un punto cardine per l’intero assetto bancario e regola le relazioni fra gli intermediari e la clientela nella fase precontrattuale, al momento della stipula del contratto e nel corso dello svolgimento del rapporto, fino alla sua chiusura. Si deve subito sottolineare come la trasparenza bancaria debba concernere le varie fasi da quella pre-contrattuale, alla stipula del contratto di finanziamento, allo svolgimento del rapporto creditizio alla chiusura del rapporto.
Normativa sulla trasparenza bancaria: applicazione della disciplina
La trasparenza è un requisito essenziale e cardine delle relazioni banca – cliente, anche e, soprattutto, quando la distribuzione commerciale dei prodotti avviene attraverso reti di mediatori o di agenti in attività finanziaria. Solo una corretta e trasparente descrizione e presentazione dei prodotti e servizi bancari e finanziari consente ai clienti di assumere decisioni consapevoli e informate in merito alle condizioni contrattuali ed ai costi di ciò che le banche e gli intermediari finanziari stanno offrendo loro. Attraverso il rispetto degli obblighi di trasparenza si assicura che il cliente creditizio conosca appieno e in ogni fase del rapporto le condizioni contrattuali ed economiche applicate. Occorre considerare che comportamenti corretti e trasparenti da parte degli intermediari creditizi accrescono la fiducia del pubblico verso il settore finanziario. Negli ultimi anni il contesto normativo ed economico ha subito profonde modifiche tali da rendere opportuna l’adozione di una nuova disciplina che sostituisca la previgente normativa emanata dalla Banca d’Italia nel 2003.
Con provvedimento del 29 luglio 2009, Banca d’Italia ha adottato la nuova disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Con riferimento all’ambito oggettivo, la normativa in materia di trasparenza e correttezza si applica a tutte le operazioni e a tutti i servizi aventi natura bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari, anche se prestati fuori sede o attraverso tecniche di comunicazione a distanza. Nel febbraio del 2011, a seguito della riforma del titolo VI, capo II del TUB, la Banca d’Italia ha emanato anche le nuove disposizioni inerenti la trasparenza dei contratti di credito ai consumatori. Le nuove disposizioni di trasparenza (Sezioni da I a V e X) si applicano:
- alle banche autorizzate in Italia e alle banche comunitarie;
- agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del TUB vigente al 4 settembre 2010;
- ai confidi iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del TUB vigente al 4 settembre 2010;
- agli istituti di moneta elettronica (Imel) autorizzati in Italia e comunitari;
- a Poste Italiane s.p.a., limitatamente alle attività di bancoposta.
Normativa sulla trasparenza bancaria: a cosa non si applica
La disciplina sulla trasparenza non si applica ai servizi e alle attività di investimento definiti dal testo unico della finanza (d. lgs. 58/1998 – TUF), al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento quali, per esempio, obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito consistenti in strumenti finanziari, contratti derivati, pronti contro termine. In tal caso infatti, trova applicazione la normativa dettata dal TUF. Nel caso di prodotti composti, per capire quale normativa applicare, è necessario individuarne la finalità (di finanziamento o d’investimento), esclusiva o prevalente. La disciplina sulla trasparenza non si applica, in particolare, nel caso di prodotti composti con finalità esclusiva o prevalente di investimento.
Normativa sulla trasparenza bancaria: principali obiettivi riformistici
Con la revisione in materia di trasparenza bancaria, si è voluto sottolineare e ribadire la necessità di perseguire i seguenti obiettivi e finalità qui di seguito enucleabili:
- innalzamento del livello di tutela della clientela perseguito attraverso un’accentuata semplificazione dei documenti di trasparenza, la comparabilità delle offerte degli intermediari e l’utilizzo diffuso di indicatori sintetici di costo,
- comparabilità di prodotti e servizi forniti dagli intermediari è perseguita attraverso un’estesa standardizzazione e una completa confrontabilità delle informazioni rese attraverso la documentazione di trasparenza,
- aggiornamento della normativa in materia di trasparenza in modo tale da tenere conto dei provvedimenti normativi adottati a partire dal 2003.