Le cambiali finanziarie sono state introdotte dalla Legge 43 del 1994 e consistono in un titolo di credito all’ordine che le equipara alle cambiali ordinarie; sono titoli emessi in serie, la cui scadenza non è inferiore ad un mese e superiore a 36 mesi, sulla base di quanto stabilito con la legge 134 del 2012, dalla data di emissione; si possono girare con la clausola “senza garanzia”; il loro scopo è quello di raccogliere il risparmio tra il pubblico, così ad esempio le aziende possono accedere ad un finanziamento a breve termine senza incorrere nell’indebitamento bancario tramite la sottoscrizione di cambiali finanziarie che prevedono il pagamento alla scadenza pattuita della somma indicata nel titolo; sono differenti dalle polizze di credito commerciale.
Legge 134 del 2012
A partire dalla legge 134 del 2012 le cambiali finanziarie sono divenute accessibili anche alle imprese non quotate sulla base però di alcuni requisiti, ossia l’emissione deve essere assistita da uno sponsor, il bilancio della società deve essere certificato da un revisore contabile o da una società iscritta nel registro, l’emissione deve avvenire in favore degli investitori professionali direttamente od indirettamente soci della società emittente.
Legge 221 del 2012
Con la legge 221 del 2012 è stato semplificato l’istituto delle cambiali finanziarie, favorendo in tal modo l’accesso al mercato dei capitali da parte delle società non quotate, che in precedenza erano costrette a detenere una quota minima di titoli emessi fino alla loro scadenza; data la loro particolare funzione vi è una deviazione di fatto dalla disciplina ordinaria della cambiale, per cui esse devono risultare dal titolo.
Decreto legislativo 385 del 1993
Le cambiali finanziarie possono essere girate con la clausola senza garanzia, possono essere emesse dalle società cooperative, dalle società di capitali, dalle mutue assicuratrici, diverse dalle micro-imprese e dalle banche che posseggano titoli rappresentativi negoziati in mercati non regolamentati o regolamentati o non negoziati; secondo il decreto legislativo 385 del 1993 l’emissione si configura come una raccolta del risparmio, in cui il girante non ha responsabilità qualora l’emittente non provveda al pagamento; di fatto lo scopo è la raccolta del risparmio tramite mutui collettivi che consente all’emittente di investire nella propria attività.
Decreto legge 83 del 2012
A partire dal decreto legge 83 del 2012 è aumentata la quantità di soggetti autorizzati ad emettere tali titoli, consistendo negli enti o società che danno garanzie di solvibilità, potendosi emettere anche in forma dematerializzata, purchè sussista una società disposta a prestare servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.
Gli sponsor
I soggetti che possono svolgere il ruolo di sponsor per le cambiali finanziarie sono le società di gestione armonizzate, le società di gestione del risparmio, le imprese di investimento, le banche, le società di investimento a capitale variabile con una succursale in Italia; compito dello sponsor è l’assistenza nel momento dell’emissione e del collocamento dei titoli; per ogni emittente lo sponsor deve specificare se l’attivo corrente è inferiore all’ammontare delle cambiali finanziarie in circolazione sulla base dell’ultimo bilancio approvato; un’altra funzione dello sponsor è quella di classificare l’emittente in almeno 5 categorie di qualità creditizia, che vanno rese pubbliche, oltre a quella del mantenimento della quota minima di titoli emessi.
Ulteriori dettagli
Per quanto concerne ulteriori normative sulle cambiali finanziarie bisogna ricordare il fatto che esse vanno collocate presso gli investitori professionali che controllano gli sponsor secondo particolari accortezze, perciò in alcuni casi si può fare a meno degli sponsor stessi; è questo il caso delle società diverse dalle piccole e dalle medie imprese secondo la raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE. Un’altra situazione cui prestare attenzione concerne il possesso da parte dello sponsor di una quota dei titoli della società emittente non quotata qualora vi siano delle garanzie che assistono l’emissione per il 25% del valore di emissione, che vanno prestate da un’impresa di investimento, da una banca o da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse dalle società del consorzio.