Pagare il tanto odiato Bollo auto, il tributo locale che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana, il cui versamento è a favore delle Regioni d’Italia di residenza, è divenuto per gli italiano un costo insostenibile. La fonte legislativa del tributo Bollo auto è rinvenibile nel D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 (“Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche“). L’articolo 7 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha modificato il comma 29 dell’articolo 5 del D.L. n. 953 del 1982, per prevedere la soggettività passiva in quei soggetti che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico (PRA). La formulazione del dettato normativo che prevede l’assoggettamento all’imposizione dell’utilizzatore del veicolo ai fini della soggettività passiva del bollo auto, non è previsto alcun vincolo di solidarietà della società di leasing o dei proprietari in genere in tutte le ipotesi contemplate, analogamente a quanto avviene in materia di responsabilità civile contemplato all’art. 2054 c.c. Tuttavia, però, il nostro sistema legislativo assai farraginoso e che si presta a numerose interpretazioni dispositive ha permesso e consentito la proliferazione di diversi escamotage per eludere il pagamento del tributo. Vediamo insieme in questa guida quali sono le novità in merito e le possibilità che un contribuente può avere per evitare di essere gravato dal peso dell’onere economico. Il bollo è qualificato (in tutta Italia) come tassa di proprietà dei veicoli, e non di circolazione. Pertanto, sono tenuti al pagamento tutti i proprietari di veicoli, a prescindere dall’effettivo utilizzo, senza comunque che sia obbligatorio esporre la ricevuta (a differenza del tagliando dell’assicurazione).
Bollo auto: esenzione per le auto storiche
Secondo il dettato normativo i mezzi ultratrentennali e i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico (art. 63 L.342 del 2000) sono esentati dal pagamento della tassa di possesso, mentre in caso di utilizzo su strada dovrà essere versata la tassa forfettaria di circolazione (cosiddetto “bollo ridotto”). La legge in materia è stata oggetto di numerose difficoltà interpretative da parte dei cultori ed esperti della disciplina, dovuta all’assenza di una definizione precisa sulla determinazione che ASI ed FMI avrebbero dovuto produrre al fine di individuare i veicoli ultraventennali a cui concedere i benefici fiscali previsti dalla legge. Solo in tempi più, grazie ad alcune sentenze della Corte di Cassazione, si è chiarita l’interpretazione legislativa secondo cui per poter avere l’accesso ai benefici fiscali non è più necessario essere iscritti ad ASI (Automotoclub Storico Italiano) o FMI (Federazione Motociclistica Italiana), ma è sufficiente presentare una autocertificazione. Nelle Regioni della Lombardia e Toscana il tributo forfettario è concesso automaticamente al compimento dei vent’anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo; in Umbria e Piemonte risultano in vigore disposizioni differenti, e sono riconosciuti i certificati emessi dei centri specializzati individuati dal dettato legislativo.
Esistono alcune normative regionali destinate all’esenzione di particolari categorie di veicoli considerate meno nocive per l’ambiente, la Regione Umbria ha sancito la seguente disciplina: “A decorrere da oggi 11 aprile, fino al 31 luglio 2013, in Umbria è possibile acquistare veicoli a basso impatto ambientale con l’esenzione della tassa automobilistica regionale“, a renderlo noto è l’assessore regionale all’Ambiente, Silvano Rometti, precisando che ciò è possibile in seguito all’entrata in vigore del collegato al bilancio 2013, “legge regionale n.8/2013“. I veicoli che possono beneficiare dell’esenzione sono quelli ad alimentazione esclusiva a “Gpl” o metano, a doppia alimentazione a benzina/Gpl o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, di potenza non superiore a KW 85, oltre a tutti i veicoli con alimentazione a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica. L’agevolazione è prevista soltanto per i veicoli immatricolati nel periodo 11 aprile – 31 luglio 2013 per i quali non è dovuto il tributo regionale per il primo bollo e per le due annualità successive. Il provvedimento, ha precisato l’assessore Rometti, rientra tra le proposte della Giunta regionale finalizzate al mantenimento di un buon livello di qualità dell’aria in tutta l’Umbria ed alla riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti. Questo è l’obiettivo del nuovo Piano regionale per la qualità dell’aria.”Inoltre anche per i ciclomotori e quadricicli leggeri questa tassa è dovuta solo nel caso si utilizzi il mezzo”.