Dopo il caos scoppiato in questi ultimi giorni sull’abolizione di Equitalia, interessante è comprendere quando le tanto odiate cartelle esattoriali notificate ai contribuenti vadano definitivamente in prescrizione; inoltre, interessante è comprendere quando venga accertato il momento della prescrizione e se Equitalia abbia più facoltà nell’esercitare il suo potere di riscossione coattiva.
Equitalia: quando scatta la prescrizione della cartella esattoriale
I termini di prescrizione delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia scattano quando, dal momento della notifica della stessa o del postumo sollecito di pagamento, decorrono gli stessi previsti dal dettato normativo, i quali variano in base alla tipologia di obbligazione che il contribuente deve adempiere.
Ecco di seguito i termini prescrizionali previsti in base alla tipologia di credito risultante dalla cartella:
- Canone Rai, i termini di prescrizione sono di 10 anni
- Imposta di registro, i termini di prescrizione sono di 10 anni,
- IVA, i termini di prescrizione sono di 10 anni,
- Diritti Camera Commercio, i termini di prescrizione sono di 10 anni,
- IRAP, i termini di prescrizione sono di 10 anni,
- IRPEF, i termini di prescrizione sono di 10 anni,
- IMU/ICI, i termini di prescrizione sono di 5 anni,
- TARI, i termini di prescrizione sono di 5 anni,
- TOSAP, i termini di prescrizione sono di 5 anni,
- Contributi INAIL/INPS, i termini di prescrizione sono di 5 anni,
- Contravvenzioni del Codice della Strada, i termini di prescrizione sono di 5 anni,
- Bollo auto, i termini di prescrizione sono di 3 anni
Equitalia: come comprendere che la cartella esattoriale è in prescrizione
Il soggetto a cui è stata notificata una cartella da Equitalia deve verificare la data dell’avvenuta notifica: se la cartella per il mancato versamento dell’Iva ci è pervenuto il 2013 e poi il sollecito di pagamento lo riceviamo nel 2016, i termini di prescrizione della corrente cartella di pagamenti si concludono nel 2026 (dato che in questa fattispecie sono di 10 anni).
La decorrenza del termine di prescrizione opera ex tunc il soggetto debitore riceve un nuovo sollecito di pagamento, solo e solamente se la cartella notificata riporta con precisione il quantum debeatur e la causale. Il preavviso di fermo o di ipoteca inviato al contribuente per avvisare il recupero coattivo del debito è considerato un atto che interrompe la prescrizione.
Equitalia: come tutelarsi dall’esercizio della riscossione coattiva
Nel caso in cui decorrano i termini di prescrizione sopra citati, differenti in base alla natura del credito vantato da Equitalia, la stessa amministrazione fiscale non può procedere all’esercizio della riscossione coattiva e dovrà procedere con l’eliminazione della cartella caduta in prescrizione.
Quando ciò non si verifica e viene inoltrato il pignoramento, anche in caso di decorso del termine di prescrizione, il contribuente può tutelarsi facendo opposizione all’esecuzione forzata, agendo dinanzi al Giudice del Tribunale ordinario e contestando il pignoramento mediante l’assistenza del proprio legale. Sarà lo stesso Giudice del Tribunale a stabilire se interrompere o meno l’esecuzione forzata rinviando a giudizio il caso.
Nel caso in cui Equitalia abbia provveduto a notificare al contribuente un preavviso di pignoramento, di ipoteca o di fermo, il soggetto debitore potrà avanzare ricorso al Giudice competente per ogni tipologia di obbligazione, qui di seguito enucleabili:
- per il Canone Rai, Bollo auto, TASI, IMU, ICI, TOSAP e altri tributi locali, IVA, IRPEF, IRAP il soggetto contribuente deve rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale,
- per i Contributi INPS/INAIL il soggetto contribuente deve rivolgersi al Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza.