Donazione di immobili, il calcolo delle imposte

Il trasferimento a titolo gratuito di un bene immobile, pur trattandosi di un “dono”ovvero di un passaggio di un immobile da un soggetto proprietario al destinatario (il futuro proprietario); non è altro che un contratto che si perfeziona tramite il passaggio di un bene (mobile o immobile) da un soggetto, il donante, ad un altro, il donatario, arricchendolo di un bene a titolo gratuito senza chiedere in cambio nulla. Costituiscono casi di donazione anche la costituzione ex novo di un diritto su un bene (usufrutto) o la rinuncia ad un titolo di credito.è soggetto al pagamento di diverse imposte, il cui ammontare varia in base al rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario. La donazione è soggetta al pagamento di diverse imposte, il cui ammontare varia in base al rapporto di parentela che intercorre tra il soggetto donante e quello beneficiario.

Donazione: calcolo delle imposte ed aliquote fiscali

Il regime fiscale delle donazioni e degli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti è cambiato ed ora disciplinato dalla Legge n.286 del 2006 (convertita del decreto legge n. 262 del 2006) e della Legge n.296 del 2006 (manovra finanziaria del 2007), con la previsione legislativa delle imposte ed aliquote, fissate in funzione del valore dei beni e diritti interessati. Il novello sistema fiscale prevede che la base imponibile per l’applicazione dell’imposta si debba tenere conto del valore catastale del bene immobile, ovvero della rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente che varia in funzione della tipologia del bene immobile oggetto dell’atto di donazione: per l’abitazione principale 110; per i fabbricati appartenenti al gruppo A, C  120; per i fabbricati delle categorie B 168 e per i fabbricati delle categorie A/10 e D 60. Le aliquote per computare l’imposta sono le stesse previste per le successioni e dipendono dal rapporto di parentela intercorrente tra il soggetto donante e quello beneficiario. Ecco le aliquote che devono essere applicate:

  • 4% per il coniuge ed i parenti in linea retta da calcolare sull’eccedenza, per ciascun beneficiario (1.000.000 di euro);
  • 6% per fratelli e sorelle da calcolare sull’eccedenza, per ciascun soggetto beneficiario (100.000 euro);
  • 6% da calcolare sul valore globale per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8% per gli altri senza alcuna riduzione sulla base imponibile.

Se oggetto dell’atto di donazione è un bene immobile o un diritto reale immobiliare, devono essere onorate, inoltre, le seguenti imposte:

●     l’imposta ipotecaria utile per procedere alla trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari nella misura del 2% del valore dell’immobile;
●    l’imposta catastale, richiesta per la voltura dell’atto nella misura dell’1% del valore del bene immobiliare.

In merito alle donazioni concernenti l’abitazione principale, valgono le stesse agevolazioni concesse per le successioni: invece di applicare le percentuali sopra citate sul valore del bene immobile, il soggetto beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nell’importo fisso di 168 euro ciascuna, ora di 200 euro.

Per quanto concerne il versamento dell’imposta sulle donazioni dato che le stesse sono perfezionate per atto pubblico, ovvero in presenza del notaio che redige l’atto, lo stesso procede alla registrazione dello stesso all’Ufficio delle Entrate competente e provvede al versamento dell’imposta, insieme a quella di registro nella misura fissa di 168,00 euro; 200,00 euro con decorrenza da gennaio 2014. Nel caso in cui oggetto di donazione siano beni immobili, sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale nella misura rispettiva del 2% e dell’1% (50,00 euro con decorrenza da gennaio 2014, se si tratta di abitazione principale). L’imposta sulle donazioni deve essere versata concomitamente alla registrazione dell’atto.